Finanziamenti esteri con esenzione dalla ritenuta sugli interessi
Pubblicato il 25 febbraio 2021
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La risposta ad interpello n. 125 del 24 febbraio 2021 dell’Agenzia delle Entrate chiarisce l’ambito applicativo dall’articolo 26, comma 5-bis, del Dpr 600/1973 sull’esenzione dalla ritenuta sugli interessi derivanti da finanziamenti a medio e lungo termine erogati a imprese italiane da alcuni soggetti esteri.
Il quesito è stato sollevato da un Fondo comune inglese, che ha effettuato un investimento in Italia, costituendo - tra le altre cose - una società a responsabilità limitata e acquisendo partecipazione pari all'80% della NewCo, che ha finanziato in parte attraverso versamenti in conto capitale da parte dei soci e in parte attraverso tre finanziamenti a medio-lungo termine erogati dal Fondo estero stesso, quale socio indiretto.
L’istante chiede all’Amministrazione finanziaria:
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se il Fondo possa qualificarsi come un investitore istituzionale estero ai sensi dell'articolo 26, comma 5-bis, del Dpr n. 600/1973;
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se gli interessi derivanti dai finanziamenti a medio/lungo termine erogati dal Fondo alla NewCo (ITA HoldCo) possano essere esclusi dall'applicazione della ritenuta.
Fondo estero. Qualifica di “investitore istituzionale estero”
L’Agenzia nella risposta n. 125/2021 ricorda che, in base alla circolare 23/E del 2002, per “investitore istituzionale estero” si intende l'ente che, indipendentemente dalla veste giuridica e dal trattamento tributario cui i relativi redditi sono assoggettati nel Paese in cui lo stesso è costituito, ha come oggetto della propria attività l'effettuazione e la gestione di investimenti per conto proprio o di terzi. Tra essi anche gli enti “privi di soggettività tributaria” come i fondi comuni di investimento, le Sicav, i fondi pensione, le Sgr, specificamente ricompresi tra gli investitori “qualificati”.
Più nello specifico, ricorda l’Agenzia che gli investitori istituzionali esteri devono essere soggetti a forme di vigilanza nei Paesi esteri nei quali sono istituiti.
La vigilanza deve essere verificata indifferentemente con riferimento al soggetto investitore o al soggetto incaricato della gestione a seconda del modello di vigilanza prudenziale adottato nel Paese in cui l’organismo è istituito.
Inoltre, gli investitori istituzionali esteri devono essere costituiti in Stati e territori che consentono un adeguato scambio di informazioni (c.d. Paesi "White list").
Con riferimento al caso di specie, l’Agenzia ritiene che il Fondo inglese è in possesso dei requisiti indicati, dal momento che:
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è istituito in un Paese che consente un adeguato scambio di informazioni;
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pur non essendo direttamente autorizzato allo svolgimento di alcuna attività regolamentata in base al UK financial services and market act 2000 (Fsma), è gestito da un soggetto a ciò a ciò autorizzato dalla Financial conduct authority (Fca).
Per tali ragioni, lo stesso può essere qualificato come un investitore istituzionale ai sensi dell'articolo 26, comma 5-bis, del Dpr n. 600 del 1973, ai fini della non applicazione della ritenuta sugli interessi percepiti dallo stesso.
Fondo estero. Non applicazione della ritenuta “in uscita” sugli interessi
L’Agenzia ricorda che la ritenuta “in uscita” non si applica agli interessi derivanti da finanziamenti a medio e lungo termine erogati alle imprese:
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da enti creditizi stabiliti negli Stati membri dell’Unione europea;
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dalle imprese di assicurazione costituite e autorizzate ai sensi di normative emanate da Stati membri dell’Unione europea;
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oppure da investitori istituzionali esteri soggetti a forme di vigilanza nei paesi esteri nei quali sono istituiti.
Tenuto conto che il Fondo istante rientra nella qualifica di “investitore istituzionale” ai sensi dell’art. 26, comma 5-bis del DPR 600/73 e che la società che riceve i finanziamenti è una società a responsabilità limitata costituita e fiscalmente residente in Italia avente per oggetto sociale la gestione di partecipazioni e che tali finanziamenti hanno una durata pari a 10 anni e, nel presupposto che tali finanziamenti non possano essere restituiti in via anticipata, in misura parziale o totale, prima di diciotto mesi e due giorni dalla data di erogazione, l’Agenzia ritiene, quindi, che non si applichi la ritenuta del 26% per gli “interessi in uscita” che sono erogati a beneficio di fondi di investimento residenti nel Regno Unito.
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