Filiere agricole, differito il termine d’invio delle domande di esonero
Pubblicato il 04 ottobre 2021
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Prorogato, dal 30 settembre 2021 al 6 ottobre 2021, il termine d’invio di presentazione delle domande di esonero in favore delle imprese appartenenti alle filiere agrituristiche, apistiche, brassicole, cerealicole, florovivaistiche, vitivinicole nonché dell'allevamento, dell'ippicoltura, della pesca e dell'acquacoltura, ai sensi dell’art. 222 del D.L. n. 34/2020, convertito, con modificazioni, in L. n. 77/2020.
A renderlo noto è l’INPS, con il messaggio n. 3327 dell’1 ottobre 2021.
Esonero filiere agricole, datori di lavoro interessati
L’esonero straordinario della contribuzione è destinato alle filiere agricole, della pesca e dell'acquacoltura per superare le conseguenze economiche derivanti dall'emergenza epidemiologica da COVID-19 e non si applica, pertanto, nei confronti delle P.A.
Rientrano nell’esonero i datori di lavoro delle imprese, anche appartenenti ai settori diversi da quello agricolo, che svolgono un’attività identificata da uno dei codici Ateco indicati nell’allegato 1 al D.M. 15 settembre 2020 e dai codici Ateco 11.02.10 e 11.02.20 introdotti dall’art. 58-quater del D.L. n. 104/2020.
Decontribuzione filiere agricole, misura dell’esonero
Ferma restando l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, l'esonero straordinario dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali è riconosciuto per la sola contribuzione a carico dei datori di lavoro dovuta per il periodo dal 1° gennaio 2020 al 30 giugno 2020.
In particolare, non sono oggetto di esonero le seguenti contribuzioni:
- le ritenute previdenziali e assistenziali operate dal datore di lavoro sulla retribuzione del lavoratore;
- i premi e i contributi dovuti all’INAIL;
- il contributo, ove dovuto, al “Fondo per l’erogazione ai lavoratori dipendenti del settore privato dei trattamenti di fine rapporto di cui all’articolo 2120 del codice civile”;
- il contributo, ove dovuto, ai Fondi di cui agli articoli 26, 27, 28 e 29 del D.Lgs. n. 148/2015;
- il contributo previsto dall’art. 25, co. 4, della L. n. 845/1978, in misura pari allo 0,30% della retribuzione imponibile, destinato, o comunque destinabile, al finanziamento dei Fondi interprofessionali per la formazione continua.
Esonero filiere agricole, presentazione della domanda
Per accedere al beneficio i datori di lavoro devono presentare la relativa istanza entro il 6 ottobre 2021, utilizzando il modulo “Esonero Art.222 DL 34/2020” disponibile nel “Portale delle Agevolazioni” (ex “DiResCo”), sul sito dell’INPS.
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