Esonero filiere agricole, differito il termine delle istanze

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Esonero filiere agricole, differito il termine delle istanze

Sospesa la disponibilità del modulo “Esonero Art.222 DL 34/2020” utilizzato per fruire dell’esonero dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a carico dei datori di lavoro, a favore delle imprese appartenenti alle filiere agrituristiche, apistiche, brassicole, cerealicole, florovivaistiche, vitivinicole, anche associate ai codici Ateco 11.02.10 e 11.02.20, nonché dell'allevamento, dell'ippicoltura, della pesca e dell'acquacoltura.

A breve, infatti, sarà comunicata la data di disponibilità del nuovo modulo e il periodo ulteriore per la presentazione delle istanze. Saranno altresì specificati i casi particolari in cui i contribuenti che hanno già presentato la domanda dovranno presentarne una nuova.

A renderlo noto è l’INPS, con il messaggio n. 1850 del 7 maggio 2021.

Decontribuzione filiere agricole, la disciplina

L’art. 222 del D.L. n. 34/2020, convertito con modificazioni in L. n. 77/2020, ha introdotto a favore delle imprese appartenenti alle filiere agrituristiche, apistiche, brassicole, cerealicole, florovivaistiche, vitivinicole nonché dell'allevamento, dell'ippicoltura, della pesca e dell'acquacoltura, un esonero straordinario dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a carico dei datori di lavoro, dovuti per il periodo dal 1° gennaio 2020 al 30 giugno 2020.

Sgravio INPS filiere agricole, datori di lavoro interessati

L’esonero straordinario della contribuzione è destinato alle filiere agricole, della pesca e dell'acquacoltura per superare le conseguenze economiche derivanti dall'emergenza epidemiologica da COVID-19 e non si applica, pertanto, nei confronti delle P.A.

Rientrano nell’esonero i datori di lavoro delle imprese, anche appartenenti ai settori diversi da quello agricolo, che svolgono un’attività identificata da uno dei codici Ateco indicati nell’allegato 1 al D.M. 15 settembre 2020 e dai codici Ateco 11.02.10 e 11.02.20 introdotti dall’art. 58-quater del D.L. n. 104/2020.

Misura dell'esonero contributi agricoli 2021 Covid

Ferma restando l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, l'esonero straordinario dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali è riconosciuto per la sola contribuzione a carico dei datori di lavoro dovuta per il periodo dal 1° gennaio 2020 al 30 giugno 2020.

In particolare, non sono oggetto di esonero le seguenti contribuzioni:

  • le ritenute previdenziali e assistenziali operate dal datore di lavoro sulla retribuzione del lavoratore;
  • i premi e i contributi dovuti all’INAIL;
  • il contributo, ove dovuto, al “Fondo per l’erogazione ai lavoratori dipendenti del settore privato dei trattamenti di fine rapporto di cui all’articolo 2120 del codice civile”;
  • il contributo, ove dovuto, ai Fondi di cui agli articoli 26, 27, 28 e 29 del D.Lgs. n. 148/2015;
  • il contributo previsto dall’art. 25, co. 4, della L. n. 845/1978, in misura pari allo 0,30% della retribuzione imponibile, destinato, o comunque destinabile, al finanziamento dei Fondi interprofessionali per la formazione continua.

Esonero contributi agricoli 2021, presentazione della domanda

Per accedere al beneficio i datori di lavoro devono presentare la relativa istanza, entro il 12 maggio 2021, utilizzando il modulo “Esonero Art.222 DL 34/2020” disponibile nel “Portale delle Agevolazioni” (ex “DiResCo”), sul sito dell’INPS.

Considerata la necessità di semplificare la procedura di autorizzazione dell’esonero e di adeguare conseguentemente le dichiarazioni certificative dei richiedenti con riferimento a quanto condiviso dall’Istituto con il Ministero delle Politiche agricole, alimentari e forestali e il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, l’INPS ha reso noto che nei prossimi giorni sarà sospesa la disponibilità del modulo “Esonero Art.222 DL 34/2020”.

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