Figlio malformato, risarciti anche i danni futuri

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I giudici di Cassazione, con la sentenza n. 11364 del 22 maggio 2014, hanno confermato la responsabilità di un medico ginecologo per i danni patrimoniali e non patrimoniali subiti dai genitori di un bambino nato malformato.

Il medico risponde per l'omessa informativa

L'addebito mosso nei confronti del dottore era di non aver informato la gestante delle gravi condizioni del feto così impedendole il ricorso all'aborto terapeutico.

Liquidazione riduttiva

La sentenza di condanna al risarcimento pronunciata in fase di appello è stata tuttavia annullata, con rinvio, con riferimento alla quantificazione dei danni subiti e, in particolare, all'esclusione del riconoscimento anche del danno futuro oltre a quello relativo al periodo che andava dalla nascita alla data della sentenza.

Secondo la Corte, in particolare, era da rilevare, nel testo della decisione impugnata, una iniquità dei criteri liquidatori relativi ad un danno certo e permanente, posto che la solidarietà familiare come era proseguita sino al tempo del decidere, “proseguirà per il resto della vita sino a quando i genitori sopravviveranno”.
Allegati Anche in
  • Il Sole 24Ore – Norme e Tributi, p. 21 - Il ginecologo «paga» l'obiezione - Maciocchi

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