Figli minori di tre anni? Dipendente pubblico trasferibile dove risiede la famiglia

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Figli minori di tre anni? Dipendente pubblico trasferibile dove risiede la famiglia

La Corte costituzionale, con la sentenza n. 99 del 4 giugno 2024, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 42-bis, comma 1, del Decreto legislativo n. 151/2001.

La norma in esame è stata censurata nella parte in cui limitava il trasferimento temporaneo dei dipendenti pubblici con figli minori di tre anni solo alla provincia o regione in cui lavora l'altro genitore.

L'intervento della Corte ammette ora che il trasferimento possa avvenire anche nella provincia o regione in cui è fissata la residenza familiare.

Analisi della decisione della Corte Costituzionale 

La Consulta, nella sua decisione, ha chiarito che il trasferimento temporaneo dei dipendenti pubblici con figli minori di tre anni mira a favorire la ricomposizione dei nuclei familiari nei primi anni di vita dei figli.

Questo è in linea con l'obiettivo costituzionale di protezione e promozione della famiglia, dell'infanzia e della parità dei genitori nell'accudimento dei figli.

In tale contesto, è stata giudicata irragionevole e in contrasto con l'art. 3 della Costituzione la limitazione che permetteva il trasferimento solo nella provincia o regione in cui lavora l'altro genitore.

Per la Corte costituzionale, una tale limitazione non garantisce una tutela adeguata per le famiglie in cui entrambi i genitori lavorano in regioni diverse da quella della residenza familiare.

La sentenza, del resto, riconosce che le modalità di lavoro e i sistemi di trasporto sono cambiati, rendendo sempre più comune la situazione in cui i genitori lavorano in regioni diverse da quella della residenza familiare.

E' pertanto ragionevole consentire il trasferimento temporaneo anche in base alla residenza familiare.

Secondo la Consulta, infatti, l'ampliamento dell'ambito di applicazione dell'istituto del trasferimento temporaneo risponde meglio all'obiettivo di protezione della famiglia e di sostegno all'infanzia, preservando l'autonomia dei genitori nelle scelte concernenti l'indirizzo familiare.

La Corte costituzionale, ciò posto, ha ritenuto necessario modificare la norma per garantire una maggiore protezione e supporto alle famiglie, riconoscendo le trasformazioni sociali e lavorative e promuovendo la parità di trattamento e autonomia dei genitori.

Conclusioni della Consulta  

Queste, in definitiva, le conclusioni della Consulta:

  • la limitazione geografica del trasferimento temporaneo solo alla provincia o regione in cui lavora l'altro genitore è irragionevole e contrasta con l'art. 3 della Costituzione;
  • è necessario consentire il trasferimento anche nella provincia o regione della residenza familiare per garantire una tutela adeguata alle famiglie;
  • la modifica normativa promuove la ricomposizione dei nuclei familiari e la parità dei genitori nell'accudimento dei figli, favorendo il sostegno alla famiglia e all'infanzia.

Tabella di sintesi della sentenza

Sintesi del caso La Corte costituzionale è stata chiamata a valutare la legittimità costituzionale dell'art. 42-bis, comma 1, del Decreto legislativo n. 151/2001, che limitava il trasferimento temporaneo dei dipendenti pubblici con figli minori di tre anni solo alla provincia o regione in cui lavora l'altro genitore
Questione dibattuta Andava chiarito se la limitazione geografica del trasferimento temporaneo solo alla provincia o regione in cui lavora l'altro genitore garantisse una tutela adeguata per le famiglie in cui entrambi i genitori lavorano in regioni diverse da quella della residenza familiare.
Soluzione della Corte Costituzionale La Corte ha esteso la possibilità di trasferimento anche alla provincia o regione della residenza familiare, promuovendo la ricomposizione dei nuclei familiari e la parità dei genitori nell'accudimento dei figli.
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