Fideiussioni enunciate in atti giudiziari? Niente imposta di registro

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Fideiussioni enunciate in atti giudiziari? Niente imposta di registro

Agli atti giudiziari che enunciano contratti di garanzia, già tassati con l’imposta sostitutiva, va applicata l'imposta di registro?

No secondo la Sezione tributaria della Corte di cassazione che, con sentenza n. 6893 del 14 marzo 2024, ha ritenuto di dover dare continuità all'orientamento già espresso, sul punto, dalla giurisprudenza di legittimità.

Ebbene, secondo quest'ultimo indirizzo, sebbene l'art. 15, secondo comma, del DPR n. 601/1973, non estenda l'assoggettamento delle operazioni di credito ad un'unica imposta sostitutiva anche per gli atti giudiziari ad esse relativi - i quali perciò sono soggetti ad imposizione secondo il regime ordinario - ciò non comporta che le operazioni in questione, in quanto enunciate negli atti giudiziari, siano soggette anche ad imposta di registro.

Fideiussioni in atti giudiziari: no al registro

In applicazione di tale principio, gli Ermellini hanno ritenuto illegittima la pretesa dell’Agenzia delle Entrate di assoggettare a imposta di registro l'enunciazione - contenuta in una sentenza registrata con la quale il Tribunale aveva accolto parzialmente dei ricorsi in opposizione allo stato passivo di una società - di alcune fideiussioni prestate nei confronti dei creditori.

Dette fideiussioni erano da ritenere, infatti, esenti dall'imposta di registro ai sensi del richiamato art. 15, così come riconosciuto dalla Commissione tributaria regionale.

La Corte di legittimità, nel dettaglio, ha rigettato il motivo di ricorso con cui l'Amministrazione finanziaria aveva lamentato che l’esenzione in parola, per le operazioni relative ai finanziamenti di medio e lungo termine e per tutti i provvedimenti e le formalità inerenti alle operazioni medesime, in quanto norma di agevolazione fiscale, fosse di stretta interpretazione e, quindi, limitata dal secondo comma dell'art. 15, ai sensi del quale gli atti giudiziari relativi alle stesse operazioni sono soggetti alle imposte secondo il regime ordinario

Secondo parte ricorrente, ossia, l'esenzione non era applicabile al caso di specie mentre era legittima la pretesa imposta di registro in ordine alle fideiussioni enunciate dal provvedimento del Tribunale.

La questione che si poneva, ciò posto, era di chiarire se l’imposta di registro dovesse o meno essere applicata agli atti giudiziari che enuncino, come nella specie, contratti di garanzia quando tali contratti siano stati già tassati con l’imposta sostitutiva.

Ebbene, per la Suprema corte, la tesi che appare preferibile è quella negativa, alla luce del sopra richiamato orientamento, a cui ha inteso dare continuità.

Per i giudici di PIazza Cavour, ciò posto, la Commissione tributaria regionale aveva correttamente escluso l'applicabilità dell'imposta di registro assumendo che la fideiussione in oggetto, in quanto relativa ad operazioni di finanziamento a medio e lungo termine, potesse usufruire di un regime sostitutivo, con esclusione dall'applicazione dell'imposta di registro.

Di seguito il principio di diritto ribadito nella decisione:

Il fatto che l'art. 15, secondo comma, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 601, non estenda l'assoggettamento delle operazioni di credito ad un'unica imposta sostitutiva anche per gli atti giudiziari ad esse relativi (i quali perciò sono soggetti ad imposizione secondo il regime ordinario), non comporta che le operazioni in questione, per essere enunciate in sede di quegli atti giudiziari, divengano soggette anche ad imposta di registro ai sensi dell'art. 22 del d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, che disciplina l'imposizione degli atti "enunciati" e non registrati e non riguarda né l'enunciazione di atti esenti, né gli atti soggetti ad imposizione sostitutiva, i quali, avendo già scontato detta imposta, non possono essere nuovamente soggetti ad imposizione.
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