Fermo pesca 2022: domande di indennità al via su CIGSonline

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Fermo pesca 2022: domande di indennità al via su CIGSonline

Le imprese adibite alla pesca marittima, compresi i soci lavoratori delle cooperative della piccola pesca di cui alla legge 13 marzo 1958, n. 250, possono presentare domanda di indennità per le misure di arresto temporaneo della pesca, obbligatorio e non obbligatorio, per l’anno 2022, esclusivamente tramite il sistema telematico denominato “CIGSonline” e solo dopo aver pagato l'imposta di bollo con "PagoPA". Lo dispone il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali con decreto n. 1 del 7 marzo 2023, adottato di concerto con il Ministro dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste e il Ministro dell’Economia e delle Finanze.

Il decreto interministeriale, pubblicato sul sito istituzionale del Ministero del lavoro il giorno 7 marzo 2023, attua le disposizioni di cui alla legge di Bilancio 2022 (articolo 1, commi 123 e 124, legge 30 dicembre 2021, n. 234) che riconoscono alle predette imprese una indennità per l’anno 2022 in caso di sospensione dell’attività lavorativa derivante da misure di arresto temporaneo.

Fermo pesca: quali indennità spettano

Il decreto n. 1/2023 dispone il riconoscimento, per l'anno 2022, di una indennità giornaliera onnicomprensiva pari a 30 euro in caso di sospensione dal lavoro derivante da misure di arresto temporaneo, obbligatorio e non obbligatorio.

Più nel dettaglio, ai lavoratori dipendenti da imprese adibite alla pesca marittima, compresi i soci lavoratori delle cooperative della piccola pesca, è riconosciuta:

  • una indennità fino a 30 euro giornalieri per la sospensione dell’attività lavorativa derivante da misure di arresto temporaneo obbligatorio e conseguente all’applicazione di provvedimenti emanati, nel 2022, dall’Amministrazione centrale o territoriale in tema di disciplina della pesca con il sistema a strascico, della pesca dei piccoli pelagici del Mar Mediterraneo e misure specifiche per il Mare Adriatico, della pesca dei molluschi bivalvi, della pesca del pesce spada nel Mediterraneo e della pesca del pesce alalunga nel Mediterraneo;
  • una indennità fino a 30 euro giornalieri e per massimo 40 giorni nell’arco dell’anno per la sospensione dell’attività lavorativa derivante da misure di arresto temporaneo non obbligatorio e conseguente all’applicazione di provvedimenti delle Amministrazioni competenti sul territorio, motivati da ragioni quali limitazioni all’uscita ed entrata dal porto per insabbiamento e periodi di fermo aggiuntivi rispetto a quelli obbligatori stabiliti su proposta dei consorzi di gestione della pesca; al mancato esercizio dell'attività di pesca per indisponibilità certificata per malattia del comandante dell’unità da pesca; all'arresto o interdizione temporanei dell’attività di pesca per singole specie; ad allerte meteomarine. L’indennità spetta ai soli lavoratori imbarcati su unità di pesca rimaste all’ormeggio non avendo esercitato alcuna attività di pesca.
L’indennità giornaliera è riconosciuta anche nella giornata del sabato ed è soggetta a tassazione come reddito da lavoro dipendente.

Fermo pesca: a chi spettano le indennità

Come detto, l'indennità per fermo pesca relativamente all'anno 2022 spetta ai lavoratori dipendenti da imprese adibite alla pesca marittima, compresi i soci lavoratori delle cooperative della piccola pesca. Non spetta, invece, nè agli armatori e ai proprietari-armatori imbarcati sulla nave di propria gestione né in favore di titolari di impresa individuale imbarcati.

Ai soci di società armatrice o proprietaria-armatrice dell’imbarcazione, imbarcati, l’indennità spetta solo se il richiedente autocertifica l’esistenza di un rapporto di lavoro subordinato tra il socio e la società di persone o di capitali.

Fermo pesca: domanda di indennità

Nonostante il decreto del 7 marzo 2023 prevedesse come termine finale di presentazione della domanda il 15 marzo 2023 e la successiva nota ministeriale avesse previsto un diverso termine (entro il 30° giorno dal 7 marzo 2023), in base al nuovo decreto ministeriale n. 2, emanato in data 14 marzo 2023, la scadenza si intende prorogata di ulteriori 30 giorni a far data dalla pubblicazione del suddetto Decreto n. 2 del 14 marzo.

Detta domanda di indennità va trasmessa al Ministero del lavoro e delle politiche sociali - Direzione Generale degli ammortizzatori sociali – tramite il sistema “CIGSonline”.

Per ogni unità di pesca presente in azienda va presentata una singola istanza.

La domanda va presentata solo a seguito della notifica di avvenuto pagamento dell’imposta di bollo, tramite PagoPA, attivabile esclusivamente all’interno della procedura telematica della “CIGSonline”.

Il Ministero del lavoro non si ritiene responsabile di ritardi nell'invio delle istanze rispetto alla data perentoria del trentesimo giorno dalla data di pubblicazione del Decreto sul sito Istituzionale del Ministero del Lavoro, causati da rallentamenti nelle tempistiche delle procedure di pagamento sul sistema "PagoPA".

Alla domanda devono essere allegati:

Fermo pesca: verifiche successive alla domanda

L’istruttoria delle richieste aziendali è svolta dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali - Direzione Generale degli ammortizzatori sociali - che, dopo aver verificato la sussistenza dei presupposti di legittimità, elabora gli elenchi degli aventi diritto distinti per giurisdizione di Direzione Marittima e quantifica l'ammontare per ciascun marittimo, predisponendo il decreto di autorizzazione al riconoscimento dell’indennità.

Se le richieste aziendali superano le risorse stanziate (12.000.000 di euro per il fermo pesca obbligatorio e 7.000.000 di euro per il fermo pesca non obbligatorio), le indennità sono ridotte proporzionalmente per ogni singolo lavoratore.

ATTENZIONE: Tutte le comunicazioni e le eventuali richieste di integrazioni documentali saranno fornite sul canale 'comunicazioni CIGSonline'.

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