Fermo amministrativo illegittimo, sì al risarcimento dei danni

Pubblicato il



Fermo amministrativo illegittimo, sì al risarcimento dei danni

Fermo amministrativo illegittimo? Agenzia delle Entrate-Riscossione tenuta a risarcire il proprietario anche del danno subito per la svalutazione del mezzo, subito a causa della prolungata indisponibilità.

Con ordinanza n. 13173 del 15 maggio 2023, la Corte di cassazione si è pronunciata in riferimento ad una causa che vedeva coinvolti un avvocato e l'Ader, in merito alla domanda di risarcimento avanzata dal primo per illegittima sottoposizione a fermo amministrativo di un proprio veicolo, nonostante l'ordine di sospensione del fermo emesso dal giudice di pace.

Tale comportamento antigiuridico era stato protratto per vari anni, sottraendo di fatto al professionista la libera disponibilità del bene.

L'avvocato, ciò posto, aveva chiesto di essere risarcito del danno, quantificato nella misura pari alla diminuzione di valore subita dalla propria auto dal giorno della trascrizione del fermo a quella di vendita del veicolo.

A suo dire, infatti, il danno era comprensivo della perdita di valore del mezzo per il non uso durante il periodo di fermo e della privazione dell'esercizio del proprio diritto di proprietà sull'automobile per quell'ampio arco di tempo.

La Corte d'appello, pur confermando che il fermo amministrativo e la sua iscrizione erano stati illegittimi ed illeciti, aveva integralmente rigettato le richieste risarcitorie promosse dal professionista.

Tali domande - a detta dei giudici di merito - erano sprovviste di prova sia in ordine alla sussistenza sia in ordine alla quantificazione del danno patito, mancando la dimostrazione dell'acquisizione di un veicolo sostitutivo per il periodo di blocco del mezzo e del costo legato al noleggio del veicolo sostitutivo medesimo.

Da qui il ricorso dell'avvocato alla Suprema corte, davanti alla quale aveva lamentato, tra i motivi, violazione di legge.

Doglianza, questa, giudicata fondata dagli Ermellini: la Corte territoriale era incorsa nella denunciata violazione laddove, ai fini della prova del danno da illegittimo fermo amministrativo, si era limitata a trasporre, automaticamente, alla fattispecie, i criteri di liquidazione del danno indicati a proposito della situazione di danno da fermo tecnico del veicolo, tuttavia non coincidente sotto il profilo fattuale e dell'area del danno risarcibile.

Danno da fermo auto illegittimo e relativo onere della prova

Il danno da fermo amministrativo illegittimo - si legge nel testo della decisione - coincide con una situazione di materiale indisponibilità del bene, a fronte della quale varie sono le voci di danno delle quali può essere chiesto il risarcimento.

Come in ogni ipotesi di illegittima sottrazione della materiale disponibilità di un bene, si tratta di un danno la cui esistenza ed il cui ammontare sono sottoposti agli ordinari oneri probatori, che possono essere soddisfatti anche con il ricorso alle presunzioni.

Se il ricorrente si fosse limitato a chiedere il risarcimento del danno per aver dovuto provvedere altrimenti, negli anni in cui si era protratta l'indisponibilità, sarebbe stato legittimo, in difetto di una prova delle spese sostenute, il rigetto della domanda per mancata prova del danno.

Ciò in applicazione dell'ormai consolidato orientamento secondo cui il danno da fermo tecnico deve essere allegato e dimostrato e la relativa prova non può avere ad oggetto la mera indisponibilità del veicolo, ma deve sostanziarsi nella dimostrazione o della spesa sostenuta per procacciarsi un mezzo sostitutivo, ovvero della perdita subita per la rinuncia forzata ai proventi ricavabili dall'uso del mezzo.

Danno da deprezzamento dell'auto

Nella specie, tuttavia, il danno patrimoniale di cui si era chiesto il risarcimento non era limitato alla lamentata indisponibilità del bene, ma era riferito, in primis, alla documentata perdita di valore del mezzo a causa della prolungata indisponibilità.

Tale componente del danno emergente, nel caso di fermo tecnico per incidente, di durata circoscritta, è normalmente trascurabile.

Essa, tuttavia, nell'ipotesi - come nella specie - di perdita di disponibilità protrattasi per anni, emerge in tutta la sua tangibilità e, laddove provata, deve essere riconosciuta.

Ebbene, nel caso in esame - in cui il ricorrente aveva allegato il valore dell'autovettura al momento del fermo e ne aveva documentato il prezzo di vendita, effettuata non appena aveva recuperato la disponibilità materiale e giuridica del bene con l'eliminazione del fermo amministrativo - la prova di questa componente di danno doveva ritenersi offerta.

Da qui l'accoglimento del ricorso del legale.

Allegati

Ricevi GRATIS la nostra newsletter

Ogni giorno sarai aggiornato con le notizie più importanti, documenti originali, anteprime e anticipazioni, informazioni sui contratti e scadenze.

Richiedila subito