Ferie Istruzioni per l’uso
Pubblicato il 04 agosto 2016
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Ai sensi dell’art. 36 Costituzione, il lavoratore ha diritto a ferie annuali retribuite e tale diritto è irrinunciabile perché finalizzato al recupero delle energie psico-fisiche.
L’art. 2109 c.c. conferma il diritto del prestatore di lavoro ad un periodo annuale di ferie retribuito, possibilmente continuativo, nel periodo stabilito dall'imprenditore, tenendo conto delle esigenze dell'impresa e degli interessi del lavoratore stesso.
La durata del periodo annuale di ferie è stabilita - dal D.Lgs. n. 66/2003 e nel rispetto della Direttiva comunitaria in materia di orario di lavoro (Direttiva 93/104/CE) – in minimo quattro settimane.
Tale periodo, salvo quanto previsto dalla contrattazione collettiva o dalla disciplina riferita a specifiche categorie, va goduto per almeno due settimane nel corso dell'anno di maturazione e, per le restanti due settimane, nei 18 mesi successivi al termine dell'anno di maturazione.
Concessione
Il datore di lavoro è obbligato a concedere due settimane consecutive di ferie solo al lavoratore che ne faccia esplicita richiesta.
Come chiarito dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali con la circolare n. 8/2005, la richiesta del lavoratore dovrà essere inquadrata nel rispetto dei principi dell’art. 2109 c.c. per cui, anche in assenza di norme contrattuali, dovrà essere formulata tempestivamente, in modo che l’imprenditore possa operare il corretto contemperamento tra le esigenze dell’impresa e gli interessi del prestatore di lavoro.
Inoltre occorre tener presente che le quattro settimane annuali di ferie, se fruite in maniera consecutiva, equivalgono a 28 giorni di calendario.
Nei casi di sospensione del rapporto di lavoro che rendano impossibile fruire delle ferie secondo il principio della infra-annualità, le stesse dovranno essere godute nel rispetto del principio dettato dall’art. 2109 c.c., ossia “nel tempo che l’imprenditore stabilisce, tenuto conto delle esigenze dell’impresa e degli interessi del prestatore di lavoro” (Ministero del Lavoro, circolare n. 8/2005).
Monetizzazione delle ferie
Con il D.Lgs. n. 66 del 2003 è stata introdotto il divieto di monetizzare il periodo di ferie corrispondente alle quattro settimane previste dalla legge, salvo il caso di risoluzione del rapporto di lavoro nel corso dell’anno.
Per quanto riguarda i contratti a tempo determinato, di durata inferiore all’anno, è quindi sempre ammissibile la monetizzazione delle ferie.
Alla luce degli orientamenti ministeriali, l’indennità sostitutiva per le ferie non godute può essere corrisposta al lavoratore:
- per le ferie maturate e non godute qualora il rapporto di lavoro cessi entro l’anno di riferimento, nonché per le settimane o i giorni di ferie previsti dalla contrattazione collettiva in misura superiore al periodo minimo legale (Ministero del Lavoro, interpello prot. n. 5221/2006);
- per i contratti di lavoro a tempo determinato di durata inferiore all’anno ma, nel caso di specie, non è possibile programmare anticipatamente la mancata fruizione delle ferie attraverso il pagamento della relativa indennità con maggiorazioni retributive pagate mensilmente (Ministero del Lavoro, interpello prot. n. 2041/2005);
- per il lavoratore inviato all’estero, ma non in regime di trasferta, quando le condizioni economiche e normative del rapporto di lavoro all’estero vengano complessivamente rideterminate, in funzione del Paese nel quale è inviato e della durata del rapporto all’estero. Tale situazione è assimilabile ad una novazione contrattuale (Ministero del Lavoro, interpello n. 15/2008).
Le ferie non fruite entro i 18 mesi dalla fine dell’anno di maturazione, fanno insorgere l’obbligo di versamento dei contributi all’INPS sul compenso per ferie non godute.
Tuttavia, il versamento dei contributi non azzera le ferie del lavoratore il quale potrà ancora fruire delle ferie residue oppure ottenere l’indennità sostitutiva alla cessazione del rapporto di lavoro.
I contributi relativi alle ferie maturate nel 2014 e non fruite entro il 30 giugno 2016, vanno pagati entro il 22 agosto 2016.
I tre periodi di ferie
Dalla normativa, e come sottolineato dal Ministero del Lavoro nella citata circolare n. 8/2005, si evince che è possibile distinguere tre periodi di ferie:
- un primo periodo, di almeno due settimane, da fruirsi in modo ininterrotto nel corso dell’anno di maturazione, su richiesta del lavoratore. La contrattazione collettiva e la specifica disciplina per specifiche categorie possono disporre diversamente. La contrattazione collettiva può anche ridurre il limite delle due settimane per cui è obbligatorio il godimento infra-annuale, purché tale riduzione non vanifichi la funzione dell’istituto feriale e sia motivata da eccezionali esigenze di servizio o, comunque, da esigenze aziendali serie (Ministero del Lavoro, interpello prot. n. 4908/2006). Allo scadere dell’anno, se il lavoratore non ha goduto del periodo feriale di due settimane, o anche solo di una parte dello stesso, il datore sarà passibile di sanzione;
- un secondo periodo, di due settimane, da fruirsi anche in modo frazionato ma entro 18 mesi dal termine dell’anno di maturazione, salvi i più ampi periodi di differimento stabiliti dalla contrattazione collettiva. Qualora la contrattazione stabilisca termini meno ampi per la fruizione di tale periodo, il superamento di questi ultimi, quando sia comunque rispettoso del termine dei 18 mesi, determinerà una violazione esclusivamente contrattuale. La contrattazione può derogare al tetto massimo dei 18 mesi per la fruizione delle settimane di ferie per le quali non vi è l’obbligo di godimento infra-annuale ma tale rinvio non potrà essere fatto oltre un limite tale per cui la funzione delle ferie ne risulti snaturata (Ministero del Lavoro, interpello prot. n. 4908/2006);
- un terzo periodo, superiore al minimo di 4 settimane stabilito dal Legislatore, che potrà essere fruito anche in modo frazionato ma entro il termine stabilito dall’autonomia privata dal momento della maturazione. Quest’ultimo periodo può essere monetizzato.
Cessione delle ferie
Ai sensi dell’art. 24, D.Lgs. n. 151/2015, fermo restando il periodo minimo delle 4 settimane annue, i lavoratori possono cedere, a titolo gratuito, le ulteriori ferie maturate ai loro colleghi (lavoratori dipendenti dallo stesso datore di lavoro), al fine di consentire a questi ultimi di assistere i figli minori che, per le particolari condizioni di salute, necessitino di cure costanti.
Tuttavia per la cessione delle ferie è necessario che nei contratti collettivi – anche aziendali - stipulati dalle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale applicabili al rapporto di lavoro, siano specificate:
- la misura;
- le condizioni;
- le modalità;
di applicazione della norma.
Casistica
Il datore di lavoro non può essere ritenuto responsabile per comportamenti che non siano riconducibili ad una sua condotta dolosa o colposa per cui, qualora il lavoratore si assenti per un periodo di tempo talmente lungo da rendere impossibile la fruizione infra-annuale delle due settimane di ferie, il datore di lavoro non potrà essere ritenuto responsabile (Ministero del Lavoro, interpello prot. n. 4908/2006).
Non è, invece, ammesso un riproporzionamento del periodo di ferie in caso di prolungate assenze dal lavoro (Ministero del Lavoro, interpello prot. n. 4908/2006).
Qualora il lavoratore non fruisca delle quattro settimane di ferie obbligatorie entro il termine dei diciotto mesi successivi all’anno di maturazione – ovvero nel diverso e più ampio termine fissato dalla contrattazione collettiva – per motivi riferibili al datore di lavoro, avrà diritto a specifico risarcimento, facendo riferimento ai criteri generali di risarcimento del danno anche per quanto riguarda l’onere della prova. In tal caso spetterà al lavoratore dimostrare di volta in volta l’entità del danno subito che sarà quantificabile in base al danno psicofisico derivante dalla mancata fruizione delle ferie (Ministero del Lavoro, interpello prot. n. 5221/2006).
Le ferie programmate possono essere sospese per la fruizione dei permessi mensili per assistere i disabili gravi in virtù della prevalenza delle improcrastinabili esigenze di assistenza e di tutela del diritto del disabile sulle esigenze aziendali. Nel caso di specie sussiste la possibilità datoriale di verificare l’effettiva indifferibilità dell’assistenza (Ministero del Lavoro, interpello n. 20/2016).
Quadro delle norme |
Art. 36 Cost. Art. 2109 c.c. Direttiva 93/104/CE D.Lgs. n. 66/2003 D.Lgs. n. 151/2015 Ministero del Lavoro, circolare n. 8/2005 Ministero del Lavoro, interpello prot. n. 2041/2005 Ministero del Lavoro, interpello prot. n. 4908/2006 Ministero del Lavoro, interpello prot. n. 5221/2006 Ministero del Lavoro, interpello n. 15/2008 Ministero del Lavoro, interpello n. 20/2016 |
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