FdS Bolzano-Alto Adige: contributo arretrato entro il 16 novembre

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FdS Bolzano-Alto Adige: contributo arretrato entro il 16 novembre

Il Fondo di solidarietà della provincia di Bolzano-Alto Adige, di cui al D.I. n. 98187/2016, assicura una tutela in costanza di rapporto di lavoro ai lavoratori di datori di lavoro che occupano almeno il 75% dei propri dipendenti in unità produttive ubicate nel territorio della Provincia autonoma di Bolzano-Alto Adige, appartenenti a settori non rientranti nell’ambito di applicazione della CIGO e della CIGS e che non hanno costituito Fondi di solidarietà bilaterali o Fondi di solidarietà bilaterali alternativi.

L’INPS ha illustrato la disciplina del Fondo in questione illustrando, tra le altre cose:

  • le caratteristiche dello stesso;
  • la natura giuridica, gli obblighi di bilancio e la gestione del Fondo;
  • le prestazioni.

Contributo ordinario

A decorrere dal mese di settembre 2017, ai fini della compilazione del flusso UniEmens, la contribuzione ordinaria sarà calcolata nella aliquota complessiva applicata sulle retribuzioni imponibili ai fini previdenziali dei lavoratori dipendenti dei datori di lavoro che siano stati codificati con il “6P”, con esclusione dei dirigenti ed apprendisti non professionalizzanti.

I datori di lavoro dovranno versare il contributo arretrato, dovuto da marzo 2017 al mese di agosto 2017, entro il giorno 16 novembre 2017 ed a tal fine dovranno valorizzare all’interno di <DenunciaAziendale> <AltrePartiteADebito> – l’elemento <AltreADebito> indicando i seguenti dati:

  • in <CausaleADebito> il codice “M169” che assume il significato di "Fondo di solidarietà BolzanoAlto Adige, periodo marzo/agosto2017";
  • in <Retribuzione> l’importo dell’imponibile relativo al periodo marzo/agosto 2017, calcolato sulla retribuzione imponibile ai fini previdenziali di tutti i lavoratori dipendenti esclusi i dirigenti e gli apprendisti non professionalizzanti;
  • in <SommaADebito> l’importo del contributo, pari allo 0,45% dell’imponibile.

La circolare INPS n. 125 del 9 agosto 2017 ricorda che, comunque, è possibile chiedere la rateizzazione per le competenze dovute per il periodo da marzo ad agosto 2017 ,secondo le regole generali, con aggravio degli interessi di dilazione nella misura vigente alla data di presentazione della domanda.

Inoltre, i datori di lavoro, tenuti al versamento anche delle quote a carico dei dipendenti, potranno recuperare ratealmente la quota nei confronti del lavoratore qualora presentino istanza di dilazione entro il 16 novembre 2017.

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