Fatturato oltre i tetti, esonerati alla cassa

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Gli agricoltori in esonero Iva dovranno fare i conti con la scadenza del versamento al 16 marzo qualora, pur avendo applicato nel 2007 il regime di esonero per il volume d’affari nel 2006 non superiore a 7mila euro, hanno superato il tetto di un terzo del volume d’affari con operazioni extra agricole al di fuori della prima parte della tabella A (circolare 328/E/1997). La dichiarazione Iva dovrà essere presentata se l’impresa agricola in regime di esonero nel 2007 non ha rispettato il limite di due terzi di cessioni di prodotti agricoli. Saltato l’esonero dovrà essere effettuata la liquidazione dell’imposta e dovrà essere fatto il versamento entro il 16 marzo o entro il 16 giugno con maggiorazione dello 0,40% per mese o frazione.
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