Faq per comunicazione dei gestori di piattaforme online
Pubblicato il 12 febbraio 2024
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A seguito di piccola modifica, è stata fissata al 15 febbraio 2024 - dal 31 gennaio 2024 – la data entro cui i gestori di piattaforme online sono tenuti ad inviare all’Agenzia delle Entrate i dati sulle vendite di beni e prestazioni di servizi realizzate dagli utenti attraverso le loro piattaforme.
Per maggiori informazioni sull’obbligo in parola, consultare il post “Gestori piattaforme online, invio dati con proroga”.
Comunicazione dei gestori di piattaforme online
Brevemente, ai sensi della Direttiva UE Dac7 (n. 2021/514), recepita in Italia dal Decreto legislativo n. 32/2023, è stato stabilito che i gestori di piattaforme digitali, residenti in Italia o in altri paesi UE, devono comunicare all'Agenzia delle Entrate i dati sulle prestazioni intermediate attraverso le loro piattaforme.
Con provvedimento dirigenziale n. 406671 del 21 novembre 2023, l’Agenzia, tra le altre cose, ha disposto che le prime informazioni dovevano essere comunicate entro il 31 gennaio 2024.
Tuttavia, a causa di difficoltà tecniche e interpretative riscontrate dai gestori nell’eseguire l’adempimento, è stato differito al 15 febbraio 2024 il termine per effettuare la comunicazione.
Comunicazione dei gestori piattaforme online: Faq
Ora, in vista della scadenza del 15 febbraio 2024, l’Amministrazione finanziaria ha attivato in data 9 febbraio, nella pagina dedicata allo “scambio automatico di informazioni comunicate dai gestori di piattaforme (Dac7)” una nuova sezione contenente le Faq, ossia le risposte alle domande più frequenti.
Quali sono le precisazioni?
Periodo oggetto di comunicazione – Si precisa che il periodo di riferimento per la comunicazione è l'anno civile 2023: nell'elemento ReportingPeriod e conseguentemente negli identificativi dei record occorre inserire l'anno 2023 e non il 2022.
Soggetti - La comunicazione DAC7 va inviata da tutti i venditori che svolgono attività pertinenti mediante una piattaforma online, indipendentemente dal fatto che le attività svolte siano a carattere transfrontaliero.
Indicazione dell’importo - Nella comunicazione DAC7 vanno indicati gli importi dei corrispettivi versati o accreditati ai Venditori attivi rientranti nella definizione all’art. 2, comma 1, lett o) del D.lgs. n. 32/2023. Detti importi vanno indicati al netto di spese, commissioni o imposte trattenute o addebitate dal Gestore di piattaforma tenuto alla comunicazione.
Inoltre, si specifica che le imposte a qualsiasi titolo trattenute o addebitate dal gestore di piattaforma vanno dallo stesso comunicate in maniera cumulativa compilando l’elemento Taxes (istruzioni nell'Allegato 2 del provvedimento dello di novembre 2023)
Property manager – Viene approfondita anche la questione dell’obbligo di comunicazione in caso di property manager: se costui deve essere considerato quale gestore della piattaforma, sarà tenuto agli obblighi di cui al D.lgs. n. 32/2023 (adempimenti di adeguata verifica in materia fiscale e di comunicazione delle informazioni).
Come già precisato, se vi sono più gestori in relazione al medesimo venditore oggetto di comunicazione, ognuno di essi è esonerato se prova che l’adempimento è stato effettuato da un altro gestore di piattaforma con obbligo di comunicazione.
Strutture alberghiere – In merito a tali attività, si precisa che, considerato che non è prevista nella registrazione catastale l’indicazione di estremi diversi per le diverse stanze, non è richiesta l’indicazione delle singole stanze.
In tal caso, la tipologia di proprietà “Hotel room” (DPI902) è da ritenersi come genericamente indicativa dell’attività pertinente e non nel senso dell’indicazione puntuale di ciascuna stanza di hotel oggetto di locazione. Ciò si evince anche dal “Commentario alle Model Rules OCSE”, in cui con riferimento alle stanze di un albergo, viene sostenuto che molteplici camere d'albergo affittate da un venditore come elementi di un albergo con lo stesso indirizzo sono trattate come un'unica proprietà immobiliare.
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