Famiglia e smart working nel Decreto Ristori

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Famiglia e smart working nel Decreto Ristori

L’art. 22 del c.d. Decreto Ristori (D.L. n. 137 del 28 ottobre 2020) ha modificato l'articolo 21 bis della Legge di conversione del D.L. n. 104/2020 (c.d. Decreto Agosto), ovvero la Legge n. 126/2020, prevedendo importanti novità in materia di smart working e congedo per i genitori di figli in quarantena.

Più nello specifico la modifica della norma ha interessato l’età dei figli per cui dal 29 ottobre 2020 (data di entrata in vigore del nuovo Decreto Legge) un genitore lavoratore dipendente può svolgere la prestazione di lavoro in modalità agile per tutto o parte del periodo corrispondente alla durata della quarantena del figlio convivente disposta dal dipartimento di prevenzione della azienda sanitaria locale (ASL) territorialmente competente minore di anni sedici e non più quattordici.

Si rammenta che la quarantena deve essere stata disposta a seguito di contatto verificatosi all'interno del plesso scolastico, nonché nell'ambito dello svolgimento di attività sportive di base, attività motoria in strutture quali palestre, piscine, centri sportivi, circoli sportivi, sia pubblici che privati nonché se il contatto si sia verificato all'interno di strutture regolarmente frequentate per seguire lezioni musicali e linguistiche.

I genitori hanno, adesso, anche il diritto a svolgere le attività di lavoro con modalità agile nel caso in cui sia stata disposta la sospensione dell'attività didattica in presenza del figlio convivente minore, sempre, di anni sedici, quindi in caso di chiusura delle scuole e di attivazione della didattica a distanza, la c.d. DAD.

Quasi nulla è cambiato, invece, qualora non sia possibile lavorare in smart working; in tal caso, uno dei genitori, alternativamente all'altro, può astenersi dal lavoro per tutto o parte del periodo corrispondente alla durata della quarantena del figlio, minore di anni quattordici, disposta dal dipartimento di prevenzione della ASL territorialmente competente a seguito di contatto verificatosi all'interno del plesso scolastico a cui adesso è stata aggiunta la casistica della sospensione dell'attività didattica in presenza del figlio convivente minore di anni quattordici.

In caso di figli di età compresa fra 14 e 16 anni, i genitori, inoltre, hanno diritto di astenersi dal lavoro ma senza ricevere la corresponsione di retribuzione o indennità né riconoscimento di contribuzione figurativa, con divieto di licenziamento e diritto alla conservazione del posto di lavoro.

Ad ogni buon conto si ricorda che, in virtù del comma 4 dell’art 21-bis della Legge n. 126/2020, per i periodi di congedo straordinario ai sensi del comma 3 – e cioè per i giorni di congedo straordinario COVID-19 fruiti da uno dei genitori corrispondente alla durata della quarantena del figlio, minore di anni quattordici, disposta dal dipartimento di prevenzione della ASL territorialmente competente - è riconosciuta, in luogo della retribuzione, un'indennità pari al 50% della retribuzione  stessa, calcolata secondo quanto previsto dall'articolo 23 del Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, di cui al Decreto Legislativo 26 marzo 2001, n. 151, ad eccezione del comma 2 del medesimo articolo 23 (i suddetti periodi sono coperti da contribuzione figurativa).

Quindi, in definitiva, per il c.d. Decreto Ristori, per i figli di età compresa fra i quattordici ed i sedici anni non è possibile fruire del c.d. congedo straordinario COVID-19 ma è stato solo introdotta la possibilità di astenersi dalla prestazione lavorativa con diritto alla conservazione del posto di lavoro e senza diritto a retribuzione né contribuzione figurativa.

Infine, per i casi di compatibilità ed incompatibilità del congedo straordinario COVID-19 si rinvia alla circolare INPS n. 116 del 2 ottobre 2020.

Chi scrive, tuttavia, non può che volgere un pensiero ai casi di affidamento congiunto, disposto con sentenza, che oggigiorno costituiscono la normalità, a cui si dovrà fare riferimento per le compatibilità ed incompatibilità

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