Congedo Covid-19 per quarantena scolastica dei figli

Pubblicato il



Congedo Covid-19 per quarantena scolastica dei figli

Il Decreto Legge 8 settembre 2020, n. 111, all'art. 5 introduce, a favore dei genitori lavoratori dipendenti del settore privato, il congedo Covid-19 per quarantena scolastica dei figli. L’Inps con la circolare 2 ottobre 2020, n. 116, fornisce istruzioni amministrative per la fruizione del congedo introdotto dall’art. 5 del citato Decreto Legge al fine di consentire ai genitori di astenersi dal lavoro nel periodo di quarantena del figlio convivente o affidato minore di quattordici anni a seguito di provvedimento disposto dal Dipartimento dell’ASL competente per territorio in conseguenza del contagio verificatosi all’interno del plesso scolastico.

Sono esclusi dalla fruizione del congedo i lavoratori iscritti alla gestione separata ed i lavoratori autonomi.

I requisiti per poter fruire del congedo Covid-19 per quarantena scolastica sono:

  • essere titolare di un rapporto di lavoro dipendente. Nel caso di sospensione o cessazione del rapporto di lavoro dipendente, viene meno il diritto al congedo e le giornate successive all’evento non possono essere indennizzate.
  • non svolgere attività lavorativa in modalità agile durante il periodo di congedo Covid19 per quarantena scolastica dei figli;
  • il minore posto in quarantena scolastica deve avere un’età inferiore a quattordici anni, ne consegue che al compimento del quattordicesimo anno di età decade la fruizione del congedo;
  • il figlio deve essere convivente con il genitore che ha richiesto il congedo;
  • il figlio per il quale è stato richiesto il congedo deve essere posto in quarantena ai sensi dell’art. 5 del Decreto legge 8 settembre 2020, n.111, con provvedimento del Dipartimento dell’ASL competente per territorio a seguito di contatto verificatosi all’interno del plesso scolastico.

La durata massima del congedo deve coincidere con il periodo di quarantena scolastica disposta dal Dipartimento dell’ASL anche in caso di proroga. Sussiste, altresì, la possibilità dell’altro genitore convivente di alternarsi nella fruizione del congedo.

L‘indennità spettante al genitore richiedente il congedo Covid-19 per quarantena scolastica del figlio è pari al 50% della retribuzione calcolata ai sensi dell’art. 23, Decreto Legislativo 26 marzo 2001, n. 151 (Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità) ed il periodo è coperto da contribuzione figurativa. L’indennità spetta solo per le giornate lavorative rientranti nel periodo di congedo richiesto.

La presentazione delle domande deve avvenire in modalità telematica tramite il portale web dell’Istituto ovvero tramite contact center o tramite i Patronati. La domanda che deve contenere gli elementi identificativi del provvedimento di quarantena scolastica, può essere presentata anche successivamente al periodo di fruizione del congedo a condizione che tale periodo sia ricompreso nell’arco temporale  tra il 9 settembre ed il 31dicembre 2020.

I casi di compatibilità del congedo Covid-19 per quarantena scolastica sono:

  • malattia. In caso di malattia del genitore convivente con il minore l’altro genitore potrà fruire del congedo Covid19 per le cure del figlio;
  • maternità. In caso di congedo di maternità/paternità l’altro genitore convivente potrà fruire del congedo Covid19 a condizione che non si tratti dello stesso minore per il quale è stato richiesto il congedo di maternità/paternità;
  • ferie. La fruizione del congedo è compatibile con la fruizione contemporanea delle ferie dell’altro genitore convivente;
  • aspettativa non retribuita. La fruizione del congedo è compatibile con la fruizione contemporanea dell’aspettativa non retribuita dell’altro genitore convivente;
  • soggetti fragili. La fruizione del congedo è compatibile nel caso l’altro genitore convivente sia un soggetto in condizioni di “fragilità” a prescindere dallo svolgimento o meno della prestazione lavorativa o di Lavoro agile;
  • permessi e congedi ai sensi della Legge 5 febbraio 1992, n. 104. La fruizione del congedo è compatibile nel caso in cui l’altro genitore convivente stia fruendo, anche per lo stesso figlio, dei permessi Legge 5 febbraio 1992, n. 104, del prolungamento del congedo parentale ovvero del congedo straordinario;
  • inabilità e pensione di invalidità. La fruizione del congedo è compatibile nel caso in cui l’altro genitore convivente con il minore sia stato percettore di una pensione di inabilità o sia stata riconosciuta un’invalidità al 100%.

Il congedo Covid-19 per quarantena scolastica potrà essere fruito da entrambi i genitori in modalità alternata. E’, invece, incompatibile:

  • con la contemporanea fruizione del congedo parentale per lo stesso figlio da parte dell’altro genitore convivente;
  • con la contemporanea fruizione dell’altro genitore convivente dei permessi per allattamento per il medesimo  figlio;
  • nel caso di altro genitore convivente disoccupato o inoccupato;
  • nel caso in cui l’altro genitore convivente sia percettore di forme a sostegno del reddito per sospensione o cessazione dell’attività lavorativa;

Nel caso di lavoro part time ovvero lavoro intermittente di un genitore, il congedo è incompatibile nelle giornate di pausa contrattuale.

Allegati

Ricevi GRATIS la nostra newsletter

Ogni giorno sarai aggiornato con le notizie più importanti, documenti originali, anteprime e anticipazioni, informazioni sui contratti e scadenze.

Richiedila subito