Falso in bilancio, ok a sequestro dei Pc dei vertici della Banca

Pubblicato il



Falso in bilancio, ok a sequestro dei Pc dei vertici della Banca

La Corte di legittimità ha confermato i provvedimenti di perquisizione e sequestro emessi nei confronti dei vertici di un istituto di credito, nell’ambito di un’indagine per falso in bilancio.

Secondo la prospettazione accusatoria, il reato contestato era stato posto in essere mediante la cessione infragruppo, a favore di una Srl controllata, del residuo patrimonio immobiliare della banca e attraverso la rivitalizzazione di crediti, inizialmente portati a sofferenza, verso alcuni creditori.

Nel dettaglio, erano stati sottoposti a sequestro i personal computer e alcune pen-drive degli indagati e si era proceduto con l’estrazione di copia integrale della posta degli archivi online delle caselle di posta elettronica dei medesimi, nonché con il prelievo di diversa documentazione cartacea.

Gli amministratori della banca (Presidente del consiglio di amministrazione, Direttore centrale, Risk Manager e Direttore generale) avevano promosso ricorso per cassazione, lamentando, tra gli altri motivi, che si era trattato di un sequestro sproporzionato rispetto all’accusa, delimitata, quanto al falso in bilancio, ad un solo anno, nonché ad una cessione infragruppo del patrimonio immobiliare della Banca e ad una rivitalizzazione di crediti, relativi soltanto a cinque debitori.

Sequestro proporzionato con segnalazione di Banca d’Italia

Doglianza, questa, che la Cassazione, con sentenza n. 38456 del 17 settembre 2019, ha giudicato infondata, sull’assunto che il provvedimento impugnato era, in realtà, legittimamente motivato.

Il Pm, in particolare, aveva disposto la perquisizione e il sequestro di documentazione, in forma cartacea e digitale, idonea a dimostrare l’esposizione in bilancio di fatti non rispondenti al vero e il silenzio su circostanze rilevanti. Si era trattato di modalità esecutiva legittima, posta in essere attraverso procedure di copie di dati, che ne avevano, comunque, assicurato la conformità all’originale e la immodificabilità.

Gli Ermellini, sul punto, hanno ricordato il disposto di cui all’articolo 244, comma 2 del Codice di procedura penale, che consente di adottare, riguardo ai rilievi ed alle operazioni tecniche da effettuare in relazione a sistemi informatici, misure tecniche dirette ad assicurare la conservazione dei dati originali e ad impedirne l’alterazione.

In ogni caso - hanno poi osservato - non vi era stata, come per contro prospettato, alcuna violazione del principio di proporzionalità rispetto all’ambito dell’accusa.

Nell’ordinanza impugnata, infatti, era stato dato atto dell'esistenza di una segnalazione della Banca d’Italia molto ampia, estesa anche alla verifica dell’esistenza del concorso di persone nel reato ipotizzato, da parte di soggetti anche diversi dagli indagati.

In essa era stato inoltre spiegato che era impossibile conseguire il medesimo risultato attraverso altri e meno invasivi strumenti cautelari.

La Quinta sezione penale ha in proposito ribadito l’orientamento, già espresso anche a Sezioni Unite, secondo cui, in tema di acquisizione della prova, l’autorità giudiziaria, al fine di esaminare un’ampia massa di dati i cui contenuti sono potenzialmente rilevanti per le indagini, può disporre il sequestro anche di contenuti molto estesi.

Il sequestro probatorio, difatti, può colpire il singolo apparato, il dato informatico in sé, ovvero il medesimo dato quale mero “recipiente” di informazioni.

Allegati

Ricevi GRATIS la nostra newsletter

Ogni giorno sarai aggiornato con le notizie più importanti, documenti originali, anteprime e anticipazioni, informazioni sui contratti e scadenze.

Richiedila subito