False comunicazioni sociali, continuità tra nuova e vecchia fattispecie

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False comunicazioni sociali, continuità tra nuova e vecchia fattispecie

Le modifiche introdotte dalla Legge n. 69/2015 rispetto alla fattispecie di false comunicazioni sociali hanno ampliato, innanzitutto, l’ambito di operatività dell’incriminazione di specie, avendo comportato l’eliminazione dell’evento e delle soglie previste dal precedente testo dell’articolo 2622 del Codice civile, mantenendo, per contro, identico nella sostanza il profilo della condotta tipica.

La riforma da ultimo approvata, infatti, assume caratteristiche opposte a quelle generate dal Decreto legislativo n. 61/2002, che aveva, invece, ristretto gli orizzonti applicativi del reato tracciati nell’originario testo della disposizione del Codice civile.

In ogni caso, non vi è dubbio che tra la fattispecie previgente e quella di nuova configurazione sussiste un evidente rapporto di continuità normativa.

A detta interpretazione hanno recentemente aderito i giudici della Cassazione – sentenza n. 37570 depositata il 16 settembre 2015 – nell’ambito di una controversia in cui la Corte d’appello aveva assolto dal reato di falso in bilancio un amministratore di Srl che, nel bilancio infrannuale riepilogativo della situazione aziendale, aveva omesso di indicare i ricavi maturati dalla società nel corso dell’esercizio. A detta decisione, in particolare, si era opposto in sede di legittimità l’altro socio e amministratore della società, nella sua qualità di parte civile.

Perplessità della Cassazione

Nell’ambito della pronuncia la Suprema corte ha precisato come la nuova formulazione del falso in bilancio possa tuttavia suscitare qualche perplessità in considerazione dell’epurazione dello specifico riferimento alle valutazioni, contenuto nel testo previgente, nonchè alla sostituzione, con riguardo all’ipotesi omissiva, del termine “informazioni” con la locuzione “fatti materiali”.

Scelte che – si legge nella sentenza – se dovessero essere interpretate nel senso di escludere la rilevanza del falso cosiddetto “qualitativo” determinerebbero, indubbiamente, un “ridimensionamento dell’elemento oggettivo delle false comunicazioni sociali”.

Elemento soggettivo

Per quanto riguarda le modifiche apportate alla struttura della norma rispetto all’elemento soggettivo di entrambe le figure di reato, i giudici di legittimità hanno evidenziato come il legislatore, da un lato, abbia voluto confermare la necessità del dolo specifico e, dall’altro, introducendo l’avverbio “consapevolmente” in sostituzione di ogni riferimento all'intenzione, abbia voluto escludere la rilevanza del dolo eventuale.

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