Fair value esteso nelle transazioni
Pubblicato il 13 settembre 2006
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E’ stato pubblicato sulla “Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea” il Regolamento Ce 1329/2006, che ha adottato due documenti interpretativi dell’Ifrs 2 e dello Ias 39. Si tratta dei documenti Ifric 8 e 9 che chiariscono il regime dei trasferimenti per azioni e derivati: secondo tali documenti, il criterio del fair value è da considerare valido anche per i pagamenti basati su azioni proprie e derivati incorporati. Le due linee guida si applicano a partire dai bilanci degli esercizi che hanno inizio, rispettivamente, dal 1° maggio e dal 1° giugno 2006.
Documento Ifric 8: riguarda l’ambito di competenza dell’Ifrs 2, che si applica ai pagamenti basati su azioni con cui l’impresa acquisisce o riceve beni o servizi, come, ad esempio, attraverso stock option. L’Ifric ha tentato di spiegare l’applicazione dell’Ifris 2 alle operazioni nelle quali l’impresa non è in grado di identificare parzialmente o totalmente i servizi ricevuti in cambio del pagamento effettuato tramite azioni (ente non lucrativo).
Documento Ifric 9: affronta il delicato tema del trattamento contabile dei derivati incorporati, intesi come componente di uno strumento combinato in cui si ha anche la presenza di un contratto primario. Secondo lo Ias 39 i derivati incorporati devono essere contabilizzati come strumenti finanziari separati se vengono soddisfatte determinate condizioni. L’interpretazione dell’Ifric 9 è volta a chiarire se tale valutazione debba essere rieffettuata durante la durata del contratto o, nel caso di impresa che applica per la prima volta gli Ifrs, se debba verificarsi l’esistenza di tali condizioni alla data in cui l’impresa è divenuta parte del contratto o alla data di prima applicazione.
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