Ex municipalizzate, salvo il “de minimis”

Pubblicato il



In data 1° giugno 2006 di giustizia europea (causa C-207/05) ha costatato la mancata attuazione da parte dello Stato italiano della decisione della Commissione europea n. 2003/193/Ce del 5 giugno 2002. Di conseguenza gli aiuti concessi ai sensi della legge 318/86 a favore di società per azioni a partecipazione pubblica maggioritaria esercenti servizi pubblici locali sono da considerarsi aiuti di stato, non compatibili con l’ordinamento comunitario, e dunque lo Stato italiano è stato condannato alla restituzione degli stessi. A questo punto le ex municipalizzate che hanno ricevuto gli aiuti orizzontali e “de minimis” hanno dieci giorni di tempo per ottenere il riconoscimento dell’esenzione ed evitare il recupero dei benefici, inviando al ministero dell’Economia e delle Finanze la documentazione probatoria. A stabilirlo è il decreto 21 luglio 2006 del ministero dell’Interno emanato di concerto con l’Economia e con le Politiche europee, pubblicato nella “Gazzetta Ufficiale” n. 194 del 22 agosto 2006.

Allegati Anche in
  • ItaliaOggi, p. 27 – Dieci giorni per tenere gli aiuti 488 – Lenzi

Ricevi GRATIS la nostra newsletter

Ogni giorno sarai aggiornato con le notizie più importanti, documenti originali, anteprime e anticipazioni, informazioni sui contratti e scadenze.

Richiedila subito