Evasione Iva, prestanome colpevole solo se c’è dolo specifico
Pubblicato il 29 agosto 2019
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Il prestanome di un'azienda non può essere considerato responsabile per l'evasione Iva commessa dall'amministratore di fatto a meno che non venga dimostrato il dolo specifico.
La semplice accettazione dell’incarico di amministratore di diritto non comporta un’automatica colpa, a meno che non venga dimostrata la precisa volontà di non pagare l'imposta mediante la mancata presentazione della dichiarazione.
Il principio di diritto si desume dalla sentenza n. 36474, depositata il 28 agosto 2019, con la quale la Corte di Cassazione accoglie il ricorso di un prestanome di una società, condannato per il reato di omessa presentazione della dichiarazione Iva.
La difesa del prestanome, con riferimento al suddetto reato, aveva evidenziato come la Corte di Appello avesse confermato la colpevolezza dell’imputato solo per la sua qualità di amministratore di diritto della società, senza che vi fosse una prova della sussistenza del dolo specifico.
Nella sentenza in oggetto, la Suprema Corte ricorda che nei reati omissivi, commessi in nome e per conto della società, l’amministratore di fatto è il soggetto attivo del delitto in quanto è colui che effettivamente gestisce la società e solo lui è in condizione di compiere l’azione dovuta.
Il prestanome, invece, è l’ ”estraneo” e a lui una corresponsabilità può essere imputata solo in virtù della posizione di garanzia che discende dall’articolo 2392 del codice cvile, in forza della quale l'amministratore deve conservare il patrimonio sociale e impedire che si verifichino danni per la società e per i terzi.
Proprio perché, quindi, il più delle volte il prestanome non ha alcun potere d'ingerenza nella gestione della società per addebitargli il concorso è necessario ricorrere alla figura del dolo eventuale.
Infatti, se è vero che accettando la carica il prestanome ha accettato anche i rischi connessi con tale carica, si deve stabilire entro quali limiti la mera assunzione della carica può giustificare l’affermazione di responsabilità anche del prestanome.
Per la Cassazione è necessario che il giudice di merito individui, al di là della mera assunzione della carica, ulteriori elementi che corroborino, sotto il profilo soggettivo, la sussistenza del dolo normativamente richiesto ai fini della perseguibilità penale della sua condotta.
Nel caso esaminato dagli Ermellini, trattandosi del reato di omessa dichiarazione Iva, sarà perciò necessario dimostrare il dolo specifico di non pagare l’imposta che conseguirebbe alla corretta presentazione della dichiarazione.
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