Evasione contributiva Testimonianza non è prova

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Evasione contributiva Testimonianza non è prova

Non può essere condannato del reato di evasione contributiva l'imprenditore che è accusato sulla base della sola testimonianza del funzionario dell'Agenzia delle Entrate in relazione al pagamento delle retribuzioni, ma è sempre necessario che venga prodotto in giudizio il modello 770.

A sancirlo la Corte di Cassazione nella sentenza n. 23317 del 6 giugno 2016, con la quale è stato accolto il ricorso di un imprenditore condannato, sia in primo che in secondo grado, per evasione contributiva, esclusivamente tenendo conto della testimonianza di un funzionario dell'Amministrazione finanziaria.

Il modello 770 prova il versamento delle retribuzioni

La Sezione penale della Suprema Corte, invece, ribalta il precedente verdetto e stabilisce che in assenza di un modello 770, le sole parole del funzionario non possono sorreggere una condanna.

La testimonianza del dipendente dell'Agenzia non può provare il versamento delle retribuzioni ai lavoratori e non può essere assunta in processo come prova neanche se viene prodotto, a tal fine, un prospetto ritenuto conforme al modello 770, se poi quest'ultimo non viene di fatto mai acquisito.

La Cassazione rigetta le motivazioni della Corte d'appello, che aveva sostenuto che l'imprenditore non aveva eccepito contro la sentenza di primo grado la difformità del prospetto rispetto al contenuto del modello 770, come invece sarebbe stato suo preciso onere fare rispetto alle prove presentate dal pubblico ministero e ritenute esaustive dal giudice di primo grado.

Secondo la sentenza n. 23317/2016, agendo in tal modo la Corte territoriale ha affrontato il merito della questione, ma ne ha tratto uno spunto contraddittorio per ritenere la genericità dell'impugnazione.

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