Estromissione per i “minimi”

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Vicina alla scadenza del 30 aprile - fissata dall’articolo 1, comma 37 della legge n. 244/07 – l’Amministrazione finanziaria detta in circolare 39 di ieri i suoi chiarimenti sull’estromissione agevolata dell’immobile strumentale dalla sfera dell’impresa, che non è consentita all’imprenditore individuale che abbia concesso in affitto l’unica azienda perdendo così la qualifica di imprenditore. E’, altrimenti, consentita ai contribuenti “minimi”, i soggetti che al 30 novembre 2007 rivestivano la qualifica di imprenditore individuale conservandola sino al 1° gennaio 2008, data a partire dalla quale l’esclusione degli immobili dal patrimonio dell’impresa assume peso.

L’agevolazione - comanda il dl 248/07, cosiddetto “milleproroghe” - investe ogni bene immobile strumentale per natura, pur non impiegato direttamente nell’impresa. Comporta l’applicazione di un’imposta sostitutiva di Irpef, Irap ed Iva del 10 per cento calcolato sulla differenza tra valore normale e costo fiscalmente riconosciuto, identificati applicando i seguenti moltiplicatori:

63 per gli immobili della categoria D (opifici) e della categoria A/10 (uffici); 42,84 se l’immobile appartiene alla categoria C/1 (negozi); 126 in tutti gli altri casi, tranne che per i fabbricati di categoria B, che hanno coefficiente pari a 147.

Allegati Anche in
  • ItaliaOggi, p. 35 – Minimi ammessi all’estromissione - Bongi

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