Estratti di ruolo come prova di insolvenza: sì al fallimento

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Estratti di ruolo come prova di insolvenza: sì al fallimento

La Suprema corte ha confermato la statuizione con cui la Corte d’appello, nell’ambito di una procedura fallimentare, aveva ritenuto sussistente lo stato d’insolvenza di un imprenditore sulla base della grave esposizione debitoria che risultava a suo carico dagli estratti di ruolo.

Nel caso in esame, i giudici di merito avevano evidenziato:

  • che gli estratti di ruolo avevano natura di titoli esecutivi;
  • che pendeva, a carico dell’imprenditore, una procedura esecutiva immobiliare promossa dall’Agenzia della riscossione sulla base dei medesimi debiti per una somma di oltre 1 milione di euro;
  • che non risultava allegata nemmeno la pendenza di giudizi tributari di impugnazione dei ruoli nelle competenti sedi.

L’interessato aveva promosso ricorso in sede di legittimità censurando, tra gli altri motivi, l’idoneità degli estratti di ruolo a fornire adeguata prova delle posizioni debitorie di natura tributaria in capo al fallendo.

Estratto di ruolo idoneo a provare l’insolvenza dell’imprenditore

Con ordinanza n. 18531 del 7 settembre 2020, la Sesta sezione civile della Cassazione ha respinto le sue doglianze, ricordando come l’estratto di ruolo costituisca una fedele riproduzione della parte del ruolo relativa alla o alle pretese creditorie azionate con la cartella esattoriale, contenente tutti gli elementi essenziali per identificare la persona del debitore, la causa e l’ammontare della pretesa creditoria.

Tale documento – ha continuato la Corte richiamando diversi arresti giurisprudenziali – è idoneo a provare lo stato di insolvenza rilevante ai fini della dichiarazione di fallimento nonché, eventualmente, a dimostrare l’esistenza di debiti tributari ai fini dell’insinuazione al passivo fallimentare.

Difatti, il mancato pagamento di somme dovute all’amministrazione finanziaria ed iscritte a ruolo può considerarsi atto sintomatico di una situazione di insolvenza ai fini della dichiarazione di fallimento.

Impugnazione ruolo non rilevante

In tale contesto, è priva di rilievo anche l’eventuale circostanza dell’avvenuta impugnazione del ruolo medesimo, salvo il caso in cui il debitore dimostri che l’esecutività dell’atto impugnato è stata sospesa.

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