Estradizione: è indifferente una diversa disciplina delle circostanze
Autore: Eleonora Pergolari
Pubblicato il 08 febbraio 2011
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La Cassazione, Sesta sezione penale, con sentenza n. 4446 del 7 febbraio 2011, ha rigettato il ricorso presentato da un uomo nei cui confronti la Corte d'appello di Catanzaro aveva ritenuto sussistenti le condizioni per l'accoglimento della domanda di estradizione avanzata dalle autorità dell'Australia. L'uomo era stato oggetto di due ordini di cattura internazionali emessi dal Tribunale di Balmain a seguito dell'accertamento di un duplice omicidio.
La difesa dell'imputato, opponendosi alla decisione di estradizione, lamentava che i giudici di appello avessero ravvisato i requisiti per l'estradizione non sulla base di un coerente impianto indiziario ma in forza di mere congetture – in particolare, il ritrovamento, nel luogo del delitto, di una sciarpa. Inoltre, la normativa australiana, non prevedendo circostanze attenuanti né benefici per il condannato all'ergastolo, si sarebbe posta in contrasto con il fine rieducativo della pena del nostro ordinamento. Senza contare – sempre a detta dell'estradando – che la domanda di estradizione avrebbe dovuto essere respinta in considerazione delle sue gravi condizioni di salute.
Tutte queste doglianze sono state ritenute infondate dalla Cassazione la quale ha sottolineato, in primo luogo, che dai documenti trasmessi dall'autorità australiana emergevano molto chiaramente gravi indizi di colpevolezza a carico del ricorrente; inoltre - continua la Corte di legittimità – ai fini dell'estradizione passiva è necessario che il fatto costituisca reato sia per la legge dello Stato richiedente che per quella italiana, risultando indifferente che sia punito diversamente o sia prevista una diversa disciplina delle circostanze. Per i giudici di Cassazione, infine, il grave stato di salute dell'estradando non era motivo di rifiuto consentendo esclusivamente, ai sensi della Convenzione bilaterale siglata, alla Parte richiesta di sollecitare la Parte richiedente il ritiro della domanda indicandone i motivi.
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