Estinzione di ETS: regole per devoluzione del patrimonio
Pubblicato il 23 settembre 2024
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Tra i requisiti fondamentali per qualificarsi come un ente del Terzo settore (ETS), secondo il Codice del Terzo settore (CTS), c'è quello dell'assenza di scopo di lucro.
Tale principio non contempla il divieto di generare utili, ma attiene al fatto che questi utili non devono essere distribuiti tra gli associati. Gli avanzi di gestione devono essere reinvestiti per finanziare ulteriormente le attività statutarie dell'ente e per raggiungere gli scopi di utilità sociale, civica o solidaristica.
La nota n. 11508 dell’8 agosto 2024 del ministero del Lavoro fornisce delle precisazioni.
ETS: obblighi di destinazione e di devoluzione del patrimonio
Sul punto si evidenziano i vincoli gestionali specifici per gli ETS, come gli obblighi di destinazione e di devoluzione del patrimonio, regolati dagli articoli 8, 9 e 50, comma 2, del CTS (Dlgs 117/2027).
L'obbligo di devoluzione è particolarmente importante quando un ente cessa di esistere o non si qualifica più come ETS; il suo patrimonio deve continuare a essere usato per scopi socialmente utili e non può essere usato liberamente dagli ex associati, in linea con le tutele speciali previste dal legislatore.
Normativamente è l’articolo 9 del CTS – Dlgs 117/2017 – a prevedere che in caso di estinzione o scioglimento di un ente iscritto al Registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS), il patrimonio residuo sia devoluto, previo parere positivo dell’Ufficio del RUNTS competente e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore secondo le disposizioni statutarie o dell’organo sociale competente.
In materia è stata diffusa la nota n. 6710 del 30 aprile 2024 circa i beneficiari della devoluzione di un Ente del Terzo Settore in caso di scioglimento.
Situazione analoga a quelle di estinzione o scioglimento è il caso descritto all'articolo 50, comma 2 del Codice del Terzo Settore (CTS), relativo a un ente rimosso dal Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) ma che continua a operare secondo il codice civile. In questa circostanza, l'obbligo di devoluzione del patrimonio non riguarda l'intero patrimonio residuo dell'ente, ma si applica solo all'aumento del patrimonio accumulato nei periodi in cui l'ente era registrato al RUNTS.
Momento iniziale per il calcolo dell’incremento patrimoniale
Per determinare il patrimonio soggetto al regime di devoluzione, è cruciale stabilire il punto di partenza per il calcolo dell'incremento patrimoniale. Si deve fare una distinzione tra:
- gli enti che si sono uniti al Terzo settore registrandosi al RUNTS come nuovi entranti,
e
- quelli che si sono iscritti al RUNTS tramite il processo di transizione descritto all'articolo 54 del Codice o secondo la procedura dell'articolo 34 del D.M. n. 106/2020.
Questi ultimi sono considerati enti del Terzo settore (ETS) in fase transitoria.
In particolare, si parla degli ETS che provengono dai registri ODV e APS, così come dagli ETS che provengono dall'anagrafe delle ONLUS.
Per questi enti, qualora la registrazione al RUNTS sia avvenuta senza interruzioni rispetto alle precedenti iscrizioni (e quindi senza che tale passaggio abbia causato uno scioglimento e una conseguente devoluzione del patrimonio), il patrimonio soggetto a devoluzione includerà anche quello accumulato sotto la precedente qualifica. La data iniziale per il calcolo dell'incremento patrimoniale corrisponde quindi alla data di iscrizione nei registri precedenti.
Questa conclusione, condivisa con l'Agenzia delle Entrate e basata sul testo esplicito delle norme in vgore, è supportata da considerazioni sistematiche. Queste riflettono la necessità di limitare la libera disponibilità di un patrimonio che il legislatore ritiene meritevole di particolare protezione, aumentato grazie a un regime fiscale favorevole garantito dalla continua iscrizione nei registri precedentemente indicati.
NOTA BENE: Il passaggio di un ente da una sezione all'altra del RUNTS, come descritto dall'articolo 50, comma 3, del Codice del Terzo Settore e dall'articolo 22 del D.M. n. 106/2020, non costituisce una cancellazione dal RUNTS. Questo tipo di movimento implica un cambio nella classificazione legale dell'ente (ad esempio, da APS a ETS) ma non ne altera l'appartenenza al contesto del Terzo settore.
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