Patrimonio alle Onlus a seguito di estinzione ETS?
Pubblicato il 09 maggio 2024
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Con nota n. 6710 del 30 aprile 2024, il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali risponde alla richiesta di chiarimenti da parte del Sottogruppo Terzo settore della Commissione Politiche sociali della Conferenza delle Regioni e province autonome in merito alla possibilità di beneficiare della devoluzione di un Ente del Terzo Settore in caso di scioglimento e liquidazione degli enti del terzo settore (ETS).
Disciplina del Terzo Settore
L’art. 9 del Codice del Terzo Settore (CTS) prevede che, in caso di estinzione o scioglimento di un ente iscritto al Registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS), il patrimonio residuo deve essere devoluto, previo parere positivo dell’Ufficio del RUNTS competente e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo Settore secondo le disposizioni statutarie o dell’organo sociale competente o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale.
Alle ipotesi di estinzione o scioglimento è assimilata l’ipotesi di cui all’art. 50, comma 2 del CTS, dell’ente cancellato dal RUNTS, che continua ad operare ai sensi del codice civile.
La ratio della norma, ha chiarito il Ministero del lavoro e delle Politiche sociali, è il permanere del vincolo di destinazione del patrimonio stesso (o a seconda dei casi della quota incrementale costituitasi grazie alle agevolazioni fiscali e alle altre misure di vantaggio previste dalla normativa a favore degli ETS), anche successivamente all’estinzione dell’ente o perdita quella qualifica di ETS.
Le Onlus rientrano tra i beneficiari?
In particolare, la questione ruota attorno alla possibilità di includere, nel Terzo Settore, oltre agli enti iscritti nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS), anche i soggetti iscritti all'anagrafe delle ONLUS considerate ETS in via transitoria ai sensi dell’art. 101 del Codice del Terzo Settore (CTS).
Disciplina delle ONLUS e degli ETS
La disciplina delle ONLUS contenuta nel decreto legislativo. n. 460 del 4 dicembre 1997 presenta dei profili generali di carattere sostanziale comuni con la disciplina degli ETS di cui al decreto legislativo n. 117 del 3 luglio 2017, quali:
- i vincoli sul divieto di distribuzione degli utili, quale conseguenza dell’assenza del fine lucrativo;
- l’obbligo devolutivo sotto il controllo di una pubblica amministrazione;
- l’iscrizione in un Registro (anagrafe nel caso delle Onlus) anch’esso posto sotto il controllo di una pubblica amministrazione.
Il Codice del Terzo Settore ha conferito natura civilistica alla qualifica di ETS, diversamente quella delle ONLUS è di carattere fiscale. Di conseguenza, Il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali ha precisato che tale distinzione è alla base della disciplina dell’obbligo devolutivo ai sensi dell’articolo 9 del Codice del Terzo settore, il quale è assistito da un regime tutorio di natura civilistica rafforzato dalla previsione della nullità degli atti di devoluzione del patrimonio residui compiuti in assenza o in difformità del parere obbligatorio dell’ufficio del RUNTS.
Per tale ragione, un ETS non può devolvere il proprio patrimonio residuo ad una ONLUS, poiché ciò metterebbe a rischio la tutela del patrimonio stesso.
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