Esposto alla Pa: nome del denunciante riservato
Pubblicato il 03 novembre 2018
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L’esposto presentato alla pubblica amministrazione, da cui trae origine una verifica, un’ispezione o altri procedimenti di accertamento di illeciti, non può essere oggetto di “accesso agli atti”. Questo perché non è dalla conoscenza del nome del denunciante che dipende la difesa del denunciato.
Difatti, la conoscenza dei fatti e delle allegazioni contestati risulta assicurata già dal verbale di accertamento e non c’è, quindi, ragione di risalire al precedente esposto.
Due orientamenti giurisprudenziali contrapposti
E’ questo l’orientamento ricordato dal Tar dell’Emilia Romagna nel testo della sentenza n. 772 del 17 ottobre 2018, e a cui i giudici regionali hanno dichiarato di aderire, ritenendolo preferibile all’opposta interpretazione con cui si è espressa parte della giurisprudenza amministrativa.
Per quest’ultima - comunque ricordata in decisione - non vi sarebbe ragione di nascondere il nome di chi fa una denuncia, un esposto o una segnalazione, in quanto chi si trova al centro di una indagine o una verifica deve poter accedere agli atti e conoscere le ragioni da cui è partito il procedimento nei suoi confronti.
Secondo tale opposta lettura, “una volta che la denuncia o l’esposto arriva alle autorità, essa costituisce un atto interno all’amministrazione e, come tutti gli atti amministrativi da cui derivano procedimenti per i cittadini, è sottoposto alla massima trasparenza”.
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