Esposizione all’amianto e trattamento pensionistico

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L’INPS, con circolare n. 51 del 26 febbraio 2015, ha specificato che, in applicazione dell’articolo 1, comma 112, Legge di Stabilità 2015, ai fini della determinazione del diritto e della misura del trattamento pensionistico, sono privi di effetto i provvedimenti di annullamento, adottati dall’INAIL, delle certificazioni rilasciate dallo stesso Istituto assicuratore, in favore dei lavoratori in servizio al 1° gennaio 2015, per il conseguimento dei benefici di cui all'articolo 13, comma 8, della Legge 27 marzo 1992, n. 257, e successive modificazioni.

Le disposizioni in questione non trovano applicazione nel caso in cui la certificazione sia stata ottenuta dall’interessato con dolo accertato in via giudiziale con sentenza definitiva.

La decorrenza delle pensioni, da liquidare in favore dei suddetti soggetti non può essere anteriore al 1° febbraio 2015.
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