Esportazioni di rottami ferrosi fuori Ue, modifiche per notifica
Pubblicato il 09 marzo 2023
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Con la circolare 3 marzo 2023, il Ministero delle Imprese e del Made in Italy fornisce chiarimenti in merito alle modifiche all’obbligo di notifica delle esportazioni di rottami ferrosi al di fuori dell’Unione Europea, ex articolo 30, decreto legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito dalla legge 20 maggio 2022, n. 51 e s.m.i..
Modifica all’obbligo di notifica
La modifica prevede un obbligo di notifica per:
- la singola esportazione che superi la quantità di 250 tonnellate;
- l’esportazione che, cumulata alle precedenti, nell’arco di un mese solare superi la quantità di 500 tonnellate. Si specifica che, in tal caso, l’obbligo di notifica è previsto soltanto nel caso di superamento delle 500 tonnellate nell’arco di un mese solare.
NOTA BENE: Per operazioni effettuate nell’arco di ciascun mese solare si intendono quelle esportazioni effettuate con separate dichiarazioni doganali.
Modalità di calcolo
Per quanto riguarda la modalità di calcolo del quantitativo di 500 tonnellate di esportazioni di rottami ferrosi nel mese solare, bisognerà tenere conto anche delle operazioni eventualmente notificate nello stesso mese superiori a 250 tonnellate.
Quando va presentata la notifica?
Gli operatori economici dovranno presentare la notifica almeno 20 giorni prima del giorno di avvio dell’operazione di esportazione.
In considerazione della reintroduzione dell’obbligo di notifica (a far data dal 28 febbraio 2023), le operazioni di controllo avranno luogo a partire dal ventesimo giorno successivo la predetta data, dunque a partire dal 20 marzo 2023.
Sanatoria delle notifiche effettuate fino al 31 dicembre 2022
Ai sensi del citato decreto legge, all'art. 30, così come modificato dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14, si prevede una sanatoria per le omesse, incomplete o tardive notifiche effettuate fino al 31 dicembre 2022 che hanno ad oggetto operazioni con quantità esportate inferiori alle soglie quantitative introdotte dalla disposizione.
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