Esonero versamento contributi previdenziali per aziende che non richiedono trattamenti di cassa integrazione

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Esonero versamento contributi previdenziali per aziende che non richiedono trattamenti di cassa integrazione

Con messaggio n. 4487 del 30 novembre 2020, l’INPS chiarisce le indicazioni operative fornite con messaggio n. 4254 del 13 novembre 2020 volte all’inserimento dei dati, relativi all’esonero del versamento dei contributi previdenziali, nel flusso “Uniemens”, per le aziende che non richiedono trattamenti di cassa integrazione, come indicato dall’articolo 3 del Decreto-Legge 14 agosto 2020, n. 104, recante “Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia” (G.U. n. 203 del 14 agosto 2020), convertito, con modificazioni, dalla Legge 13 ottobre 2020, n. 126.

L’esonero in oggetto – chiarisce l’INPS - può essere richiesto anche dalle aziende il cui ammortizzatore è disciplinato dall'art. 27 del D.Lgs. n. 148/15, quali ad esempio le aziende artigiane il cui ammortizzatore è gestito da FSBA; per un periodo massimo di quattro mesi dal mese di competenza agosto al mese di competenza dicembre 2020 – trasmissione gennaio 2021.

Ai fini del calcolo dell'effettivo ammontare dell'esonero, l’Istituto precisa che lo stesso è pari al doppio delle ore di integrazione salariale già fruite nei mesi di maggio e giugno 2020, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL, e che la retribuzione da utilizzare come base di calcolo per la misura dell'esonero deve essere maggiorata dei ratei di mensilità aggiuntive.

I datori di lavoro, o gli intermediari abilitati, per usufruire dell’esonero devono inoltrare all’INPS un’istanza per l’attribuzione del codice “2Q” che identifica l’azienda come “Azienda beneficiaria dello sgravio art.3 DL 104/2020”.

Nel Cassetto previdenziale tramite la funzionalità “Contatti” occorre selezionare la voce “Assunzioni agevolate e sgravi - Sgravio Art. 3 del DL 14 agosto 2020, n. 104” avendo cura di dichiarare, senza necessità di autocertificazione ex DPR 445/2000:

  • le ore di integrazione salariale fruite dai lavoratori nei mesi di maggio e giugno 2020 riguardanti la medesima matricola;
  • la retribuzione globale che sarebbe spettata ai lavoratori per le ore di lavoro non prestate;
  • la contribuzione piena a carico del datore di lavoro calcolata sulla retribuzione di cui al punto precedente;
  • l'importo dell'esonero.

Le verifiche dei dati esposti, propedeutiche all'attribuzione del codice, devono intendersi meramente formali e volte a controllare che le informazioni richieste siano presenti e che nei periodi maggio/giugno sia presente almeno un’autorizzazione di integrazione salariale, mentre le verifiche di congruità saranno effettuate in un secondo momento.

Per i datori di lavoro che intendono recuperare quanto versato nei mesi di agosto e settembre, è possibile utilizzare la procedura delle regolarizzazioni contributive (Uniemens/vig) tramite ticket, utilizzando l’eventuale credito in compensazione legale con altre partite o nelle denunce successive, previa presentazione dell'apposita istanza telematizzata “Dichiarazione Compensazione”.

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