Al via l’esonero contributivo per le aziende non in CIG

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Al via l’esonero contributivo per le aziende non in CIG

L’INPS, con il messaggio 13 novembre 2020, n. 4254, fornisce indicazioni operative per la richiesta di autorizzazione e per la gestione dell’esonero contributivo rivolto alle aziende non richiedenti ulteriori trattamenti di integrazione salariale ai sensi dell’art. 3, Decreto Legge 14 agosto 2020, n. 104.

La misura rientrante tra gli “aiuti di Stato” a sostegno dell’economia, a seguito dell’emergenza epidemiologica da Covid-19, è stato approvato dalla Commissione europea il 10 novembre 2020.

La richiesta di esonero dovrà essere inoltrata all’Inps dai datori di lavoro o loro intermediari con apposita istanza dal “Cassetto previdenziale”, selezionando la voce “Assunzioni agevolate e sgravi – Sgravio Art. 3 del DL 14 agosto 2020, n. 104”, al fine di ottenere l’attribuzione del codice di autorizzazione2Q”, che assume il nuovo significato di “Azienda beneficiaria dello sgravio art.3 DL 104/2020”.

Nell’istanza dovrà essere autocertificato che:

  • le ore di integrazione salariale fruite nei mesi di maggio e giugno 2020 riguardano la stessa matricola previdenziale;
  • la retribuzione globale che sarebbe spettata ai lavoratori per le ore di lavoro non prestate;
  • le contribuzione piena a carico del datore di lavoro calcolata sulla retribuzione per le ore di lavoro non prestate;
  • l’importo dell’esonero.

L’Inps rammenta che la richiesta di attribuzione del codice di autorizzazione “2Q” dovrà essere inoltrata prima che venga trasmessa la denuncia UniEmens relativa al primo periodo retributivo in cui si intende utilizzare l’esonero.

L’ammontare dell’esonero è pari al doppio delle ore di integrazione salariale già fruite nei mesi di maggio e giugno 2020 ed avrà come base di calcolo la retribuzione persa, nei predetti mesi di maggio e giugno 2020, maggiorata dei ratei di mensilità aggiuntive.

Al tal fine, l’effettivo ammontare dell’esonero fruibile non potrà superare la contribuzione datoriale dovuta per le singole mensilità in cui si intenda avvalere della misura, per un periodo massimo di quattro mesi. In tal senso, ben potrà essere utilizzato anche per una singola denuncia contributiva sussistendone la capienza.

Altresì, non sarà possibile avvalersi di eventuali trattamenti di integrazione salariale legati all’emergenza Covid-19, tranne nel caso in cui il trattamento non riguardi una diversa unità produttiva.

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