Agevolazione under 36, dopo l’autorizzazione UE arriva tempestivamente la circolare INPS

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Agevolazione under 36, dopo l’autorizzazione UE arriva tempestivamente la circolare INPS

Dopo solo quattro giorni dal comunicato stampa dell’UE, arrivano le istruzioni INPS per la fruizione dell’esonero contributivo dedicato all’assunzione di giovani under 36.

Trova, dunque, piena operatività l’agevolazione contributiva prevista per l’assunzione e/o trasformazione a tempo indeterminato di soggetti che non hanno compiuto il trentaseiesimo anno di età (35 anni e 364 giorni) e che, nella loro vita lavorativa, non hanno mai avuto un rapporto di lavoro a tempo indeterminato, nel periodo intercorrente tra il 1° luglio 2022 ed il 31 dicembre 2023.

La misura è determinata nel 100% dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro, con esclusione dei premi dovuti all’INAIL, nel tetto di 6.000 euro per il 2022 e di 8.000 euro per il 2023 su base annua, da riproporzionare in caso di lavoratori part-time, ed ha una durata massima di 36 mesi elevati a 48 mesi per le regioni del Mezzogiorno.

L’esonero in trattazione è stato autorizzato dalla Commissione europea con la decisione C(2023) 4061 final del 19 giugno 2023. Le istruzioni INPS, invece, sono contenute nella circolare 22 giugno 2023, n. 57.

Periodi autorizzati

Prima di addentrarci nei contenuti della circolare INPS applicativa degli esoneri contributivi relativi alle assunzioni/trasformazioni a tempo indeterminato di soggetti under 36, è bene rammentare che con la decisione C(2023) 4061 final del 19 giugno 2023, la Commissione europea ha autorizzato la fruibilità della misura sia per il secondo semestre 2022 che per tutta l’annualità 2023.

NOTA BENE: Per il periodo dal 1° gennaio 2022 al 30 giugno 2022, l’esonero di cui all’art. 1, commi da 10 a 15, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, è stato autorizzato con la decisione C(2022) 171 final dell’11 gennaio 2022 e le istruzioni operative sono state emanate con il messaggio INPS n. 403/2022 che ha rinviato alle precedenti indicazioni contenute nella circolare INPS n. 56/2021 e nel messaggio INPS n. 3389/2021.

Nella circolare INPS 22 giugno 2023, n. 57, invece, sono contenute le indicazioni operative per le assunzioni/trasformazioni di soggetti under 36 per i 18 mesi intercorrenti tra il 1° luglio 2022 ed il 31 dicembre 2023.

ATTENZIONE: Per il periodo dal 1° luglio 2022 al 31 dicembre 2022, l’esonero under 36 è disciplinato dalla richiamata legge 30 dicembre 2020, n. 178, che prevede un limite massimo della misura fissato a 6.000 euro su base annua da riproporzionare ed applicare su base mensile. Diversamente, con la legge di Bilancio 2023, l’esonero in trattazione trova un massimale più ampio determinato nella misura di 8.000 euro su base annua, anch’esso da applicare e riparametrare su base mensile.

Datori di lavoro destinatari

L’esonero in commento è riconosciuto a tutti i datori di lavoro privati a prescindere che assumano o meno la natura di imprenditore, ivi inclusi i datori di lavoro del settore agricolo.

NOTA BENE: La definizione di datori di lavoro privati è contenuta nella circolare INPS n. 40/2018, che ha reso applicabile l’esonero strutturale (GECO) previsto dalla legge n. 205/2017.

Rimane, diversamente, esclusa dai soggetti destinatari della misura la Pubblica Amministrazione, come individuabile ai sensi dell’art. 1, comma 2, decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

Atteso che la misura è concedibile nel rispetto delle previsioni del Temporary Crisis and Transition Framework sono, altresì, escluse/i dall’ambito di applicazione:

  • le imprese del settore finanziario (quelle che svolgono le attività indicate nella classificazione NACE al settore “K – Financial and insurance activities) aventi i codici Ateco2007 rientranti nelle divisioni 64, 65 e 66;
  • i datori di lavoro del settore domestico;
  • le imprese soggette a sanzioni adottate dall’UE, tra cui:
    • persone, entità o organismi specificamente indicati negli atti giuridici che impongono tali sanzioni;
    • imprese possedute o controllate da persone, entità o organismi oggetto delle sanzioni adottate dall’UE
    • ovvero, imprese che operano nel settore industriale oggetto delle sanzioni adottate dall’UE in quanto l’aiuto potrebbe pregiudicare gli obiettivi delle sanzioni in questione.

Rapporti di lavoro incentivabili

Come anticipato in premessa, così come previsto dalla legge di Bilancio 2018, sono incentivabili le assunzioni a tempo indeterminato e le trasformazioni dei contratti a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato, intervenute nel periodo dal 1° luglio 2022 al 31 dicembre 2023, di soggetti che non abbiano compiuto il trentaseiesimo anno di età e che non siano mai stati occupati a tempo indeterminato con il medesimo o con altro datore di lavoro nel corso dell’intera vita lavorativa.

NOTA BENE: La verifica del requisito anagrafico deve essere effettuata alla data dell’evento incentivato (sia esso assunzione o trasformazione a tempo indeterminato). Detto requisito si intende soddisfatto qualora il lavoratore, alla data dell’evento, abbia un’età inferiore o uguale a 35 anni e 364 giorni.

Premesso che gli esoneri in trattazione trovano origine nell’incentivo strutturale giovanile previsto dall’art. 1, commi da 100 a 108 e da 113 a 114, legge 27 dicembre 2017, n. 205, - che rimane, comunque, fruibile e che non è subordinato al rispetto delle condizioni previste dal Quadro Temporaneo degli aiuti di Stato – le agevolazioni previste dalla legge di Bilancio 2021 (valida anche per il 2022) e dalla legge di Bilancio 2023, sono fruibili per l’assunzione di lavoratori che rivestono la qualifica di operai, impiegati o quadri.

Sono, dunque, esclusi:

  • i rapporti di lavoro con qualifica dirigenziale;
  • i rapporti di apprendistato;
  • i rapporti di lavoro domestico;
  • i contratti di lavoro intermittente o a chiamata, per mancanza della condizione di stabilità tipica di detta tipologia contrattuale.

ATTENZIONE: quanto ai contratti di lavoro intermittente l’incentivo in trattazione non è applicabile anche laddove lo stesso sia stipulato a tempo indeterminato e/o prevede la corresponsione della c.d. indennità di disponibilità. È, altresì, esclusa l’applicazione degli esoneri in commento per la prosecuzione di rapporti di apprendistato (mantenimento in servizio) rispetto ai quali, invece, può trovare applicazione la specifica disciplina contenuta all’art. 1, commi 106 e 108, legge di Bilancio 2018.

La misura è fruibile anche per i rapporti di lavoro a tempo parziale, nonché per i rapporti di lavoro instaurati in attuazione del vincolo associativo stretto con una cooperativa di lavoro ai sensi della legge 3 aprile 2001, n. 142.

NOTA BENE: Il requisito dell’assenza di rapporti a tempo indeterminato deve essere rispettato solo al momento della prima assunzione incentivata (ex art. 1, comma 103, l. n. 205/2017). Pertanto, laddove il lavoratore per il quale è stato già fruito l’esonero viene riassunto, si potrà fruire per il nuovo rapporto dei mesi residui di agevolazione spettanti, indipendentemente dalla titolarità, in capo al medesimo lavoratore, di un precedente rapporto a tempo indeterminato ed indipendentemente dall’età del lavoratore alla data della nuova assunzione. Ovviamente, la possibilità di riconoscere l’incentivo per un periodo residuo nelle ipotesi di riassunzione del medesimo lavoratore rimane subordinata alle sole assunzioni effettuate entro il 31 dicembre 2023. In tal senso, qualora un lavoratore sia stato assunto nel corso di detto intervallo temporale e il datore di lavoro abbia iniziato a fruire dell’agevolazione in trattazione, nelle ipotesi di cessazione anticipata del rapporto di lavoro e di successiva riassunzione da parte dello stesso o di altro datore di lavoro si potrà procedere al riconoscimento dell’agevolazione residua per un ammontare pari al 100% dei contributi datoriali, solo se anche il successivo rapporto sia instaurato nella medesima finestra temporale (1° gennaio 2023 – 31 dicembre 2023). Diversamente, qualora il successivo rapporto venga instaurato in data successiva al 31 dicembre 2023, nell’eventuale periodo residuo il datore di lavoro si vedrà riconosciuto l’esonero previsto dalla legge n. 205/2017, pari al 50% dei complessivi contributi datoriali dovuti, nel limite massimo di importo pari a 3.000 euro su base annua. Analoghe considerazioni circa il termine di operatività della misura valgono anche per l’eventuale riconoscimento dell’esonero previsto dalla legge di Bilancio 2021.

Misura e durata massima dell’incentivo

Per gli eventi incentivabili intercorsi tra il 1° luglio 2022 ed il 31 dicembre 2022 l’esonero in trattazione è pari al 100% dei contributi previdenziali a cario dei datori di lavoro, nel limite di importo massimo pari a 6.000 euro su base annua, da riparametrare e applicare su base mensile per dodici mensilità.

Ciò assunto, per il secondo semestre 2022, per i rapporti a tempo pieno, la misura massima sarà pari a:

  • 6.000/12 = 500,00 euro mensili;
  • 500/31 = 16,12 euro giornalieri, laddove il rapporto sia instaurato/trasformato o risolto nel corso del mese.

Parimenti, atteso che la legge di Bilancio 2023, valevole per le assunzioni/trasformazioni intervenute dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023, ha aumentato l’importo massimo fruibile nella misura di 8.000 euro su base annua, la riproporzione sul singolo periodo di paga sarà come di seguito determinata:

  • 8.000/12 = 666,66 euro mensili;
  • 666,66/31 = 21,50 euro giornalieri, laddove il rapporto sia instaurato/trasformato o risolto nel corso del mese.

NOTA BENE: In caso di rapporti di lavoro a tempo parziale, la predetta “soglia” massima fruibile deve essere debitamente riproporzionata alla percentuale part-time.

Si rammenta che, non sono oggetto di sgravio le seguenti contribuzioni:

  • il contributo, ove dovuto, al "Fondo per l'erogazione ai lavoratori dipendenti del settore privato dei trattamenti di fine rapporto di cui all'art. 2120 c.c." di cui al comma 755 della Legge 27 dicembre 2006, n. 296, per effetto dell’esclusione operata dall’art. 1, comma 756, della medesima legge;
  • il contributo, ove dovuto, ai fondi di solidarietà bilaterale, alternativi e di integrazione salariale, nonché al Fondo di solidarietà territoriale intersettoriale della Provincia autonoma di Trento e della Provincia autonoma di Bolzano ovvero del Fondo di solidarietà per il trasporto aereo ed il sistemo aeroportuale;
  • il contributo previsto dall'art. 25, comma 4, della Legge 21 dicembre 1978, n. 845, nella misura dello 0,30% destinato - o destinabile - al finanziamento dei fondi interprofessionali per la formazione continua istituiti dall'art. 118 della Legge 23 dicembre 2000, n. 388;
  • i contributi ed i premi dovuti all’INAIL;
  • il contributo di solidarietà sui versamenti destinati alla previdenza complementare e/o di assistenza sanitaria di cui alla Legge 1° giugno 1991, n. 166;
  • il contributo di solidarietà per i lavoratori dello spettacolo, di cui all'art. 1, commi 8 e 14, Decreto Legislativo 30 aprile 1997, n. 182;
  • il contributo di solidarietà per gli sportivi professionisti, di cui all'art. 1, commi 3 e 4, Decreto Legislativo 30 aprile 1997, n. 166;

Trattandosi di un esonero della contribuzione a carico del datore di lavoro, la misura è applicabile anche sul contributo aggiuntivo pari allo 0,50% della retribuzione imponibile dovuto ai sensi dell’art. 3, comma 15, Legge 29 maggio 1982, n. 297, destinato al finanziamento dell’incremento delle aliquote contributive del fondo pensioni dei lavoratori dipendenti.

NOTA BENE: Atteso che l’esonero opera esclusivamente sulla contribuzione datoriale effettivamente dovuta, in caso di applicazione delle misure compensative previste dall’art. 10, commi 2 e 3, decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252 – relative alla destinazione del TFR a fondi pensione – gli esoneri dovranno essere calcolati al netto delle riduzioni che scaturiscono dall’applicazione delle predette misure compensative.

Per i casi di trasformazione a tempo indeterminato o di assunzione a tempo indeterminato entro il termine di 6 mesi dalla cessazione di un precedente rapporto a termine, troverà applicazione il recupero della contribuzione addizionale dell'1,40% prevista per i contratti a tempo determinato (Art. 2, comma 30, Legge n. 92/2012; Circolare INPS n. 49 del 19 marzo 2018, p. 5).

La misura è fruibile per un periodo massimo di:

  • 36 mesi;
  • 48 mesi per le assunzioni e/o trasformazioni in una unità produttiva o operativa ubicata nelle regioni Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna.

ATTENZIONE: Quanto alle assunzioni/trasformazioni presso sedi operative o produttive ubicate nelle regioni del Mezzogiorno, l’esonero spetta per un periodo di 48 mesi a condizione che il luogo di lavoro permanga nelle Regioni sopracitate per tutto il periodo di godimento.

Prescrizioni e condizioni di spettanza degli incentivi

Il diritto alla fruizione dell'incentivo è subordinato al rispetto dei principi generali previsti dall'art. 31, Decreto Legislativo 14 settembre 2015, n. 150.

In particolare, l'agevolazione non spetta se:

  1. l’assunzione viola il diritto di precedenza, stabilito dalla legge o dal contratto collettivo, alla riassunzione di un altro lavoratore licenziato da un rapporto a tempo indeterminato ovvero cessato da un rapporto a termine che abbia manifestato – per iscritto – entro i termini previsti dalla disciplina vigente (6 mesi ovvero 3 mesi per i lavoratori stagionali) la propria volontà ad essere riassunto. Si rammenta che, secondo le disposizioni del Ministero del Lavoro (interpello n. 7/2016) in mancanza ovvero nelle more di una espressa volontà del lavoratore entro i termini di legge, il datore di lavoro può legittimamente procedere all’assunzione di altri lavoratori ovvero alla trasformazione di rapporti di lavoro in essere;
  2. presso il datore di lavoro siano in atto sospensioni dal lavoro connesse a crisi o riorganizzazione aziendale, salvo il caso in cui l’assunzione non sia effettuata a favore di lavoratori inquadrati in un livello diverso da quello posseduto dai lavoratori sospesi ovvero da impiegare in unità produttive diverse da quelle interessate dalla sospensione. Si precisa che, non rientrano in tale ipotesi di sospensione con accesso ai trattamenti di integrazione salariale per agli eventi oggettivamente non evitabili (c.d. EONE), e, come tali, non inficiano nuove assunzioni e l’eventuale accesso alle agevolazioni correlate;

In deroga alle previsioni dell’art. 31, lett. a), Decreto Legislativo 14 settembre 2015, n. 150, le trasformazioni di contratto a tempo indeterminato danno diritto all’esonero contributivo previsto dagli artt. da 10 a 15, Legge di Bilancio 2021, a prescindere dall’attuazione di un obbligo stabilito dalla legge o dal contratto collettivo.

Pertanto, l’esonero spetterà anche nei casi in cui:

  • l’assunzione sia intervenuta per adempiere alle quote di cui alla Legge 12 marzo 1999, n. 68;
  • l’assunzione sia intervenuta a seguito della manifestazione di volontà di un diritto di precedenza ai sensi dell’art. 24, Decreto Legislativo 15 giugno 2015, n. 81;
  • l’assunzione venga effettuata dall’acquirente ovvero dall’affittuario di azienda o di ramo d’azienda che, in attuazione dell’art. 47, comma 6, Legge 29 dicembre 1990, n. 428, entro un anno dal trasferimento d’azienda assuma a tempo indeterminato lavoratori che non siano passati immediatamente alle sue dipendenze. 

Naturalmente, la fruizione delle misure in commento è, altresì subordinata al rispetto degli obblighi contributivi e normativi, anche relativamente alla tutela delle condizioni di lavoro, nonché al rispetto delle previsioni previste dagli accordi e contratti collettivi nazionali, territoriali o aziendali, stipulati dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. 

Il datore di lavoro non deve aver riportato condanne penali o sanzioni amministrative definitive per le violazioni di cui all'Allegato A del Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 30 gennaio 2015, in materia di DURC.

In ossequio alle disposizioni di cui alla legge di Bilancio 2021, valevoli anche per l’esonero di cui alla legge di Bilancio 2023, per espresso richiamo operato ai sensi dell’art. 1, comma 297, le agevolazioni in trattazione sono subordinate alla sussistenza, alla data dell’assunzione, delle seguenti condizioni:

  • non aver effettuato, nei 6 mesi precedenti all’assunzione agevolata, licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo ovvero licenziamenti collettivi, ai sensi della Legge 23 luglio 1991, n. 223, nei confronti di lavoratori inquadrati con la medesima qualifica e nella stessa unità produttiva;
  • non effettuare, nei 9 nove mesi successivi all’assunzione agevolata, licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo ovvero licenziamenti collettivi, ai sensi della Legge 23 luglio 1991, n. 223, nei confronti di lavoratori inquadrati con la medesima qualifica nella stessa unità produttiva.

NOTA BENE: Non sono considerati tra i licenziamenti sorretti da g.m.o. i licenziamenti comminati per sopravvenuta inidoneità assoluta al lavoro e per superamento del periodo di comporto.

Casi particolari

Come già precisato al punto 6 della Circolare INPS 12 aprile 2021, n. 56, anche le nuove indicazioni INPS ribadiscono che:

  • qualora il dipendente venga assunto da due diversi datori di lavoro con contratto a tempo parziale ed indeterminato, l’esonero è fruibile – da entrambi i soggetti – allorquando vi sia la medesima data di decorrenza. In caso di assunzioni con date differite, il datore di lavoro che assume successivamente perderebbe il requisito dell’ammissione all’agevolazione in ragione dell’esistenza di un precedente rapporto a tempo indeterminato;
  • nelle ipotesi di cessione di contratto a tempo indeterminato ex art. 1406, Cod. Civ., ovvero di trasferimento d’azienda ex art. 2112, Cod. Civ., la fruizione del beneficio – già riconosciuto al cedente – può essere trasferita al subentrante per il periodo non goduto;
  • l’esonero non può essere riconosciuto nelle ipotesi in cui, a seguito di accertamento ispettivo, il rapporto di lavoro autonomo, con o senza partita IVA, ovvero parasubordinato venga ricondotto ad un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato. 

Coordinamento con altri incentivi

Gli esoneri in trattazione non sono cumulabili con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente, limitatamente al periodo di applicazione degli stessi.

Pertanto, gli esoneri in trattazione non sono cumulabili:

  • con l’incentivo all’assunzione di lavoratori ultracinquantenni disoccupati da almeno 12  mesi ovvero con l’incentivo per l’assunzione di donne prive di impiego regolarmente retribuito da almeno ventiquattro mesi o da almeno sei mesi e appartenente a particolari aree o settori economici, di cui all’art. 4, commi da 8 a 11, Legge 28 giugno 2012, n. 92;
  • con l’incentivo all’assunzione di donne previsto dall’art. 1, commi da 16 a 19, Legge 30 dicembre 2020, n. 178. Sarà, però, possibile godere prima dell’incentivo previsto dalla predetta Legge 28 giugno 2012, n. 92, anche nei termini rivisitati dalla Legge di Bilancio 2021, per i rapporti a tempo determinato per poi fruire dell’esonero giovani per la trasformazione a tempo indeterminato; 
  • non sono cumulabili con gli incentivi all’assunzione di lavoratori disabili ex lege n. 68/1999, né con l’incentivo per l’assunzione di beneficiari del trattamento NASpI (ex art. 2, comma 10-bis, l. n. 92/2012);
  • con la riduzione contributiva del settore edile ovvero per i datori di lavoro agricoli che occupano personale in territori montani o nelle singole zone svantaggiate;
  • limitatamente al periodo di applicazione dell’esonero e per i medesimi lavoratori, con la c.d. Decontribuzione Sud.

Flussi Uniemens e recupero dei periodi pregressi

ATTENZIONE: I due periodi autorizzati dalla Commissione per le annualità 2022 e 2023 prevedono diversi codici di esposizione nei flussi Uniemens.

Secondo semestre 2022 – Flussi Uniemens

Con riferimento alle assunzioni/trasformazioni effettuate tra il 1° luglio 2022 e il 31 dicembre 2022, restano ferme le indicazioni per la fruizione dell’esonero di cui alla legge di Bilancio 2021, già fornite con il messaggio n. 3389/2021.

Il recupero di detti periodi potrà avvenire con la valorizzazione dell’elemento <AnnoMeseRif> con riferimento ai mesi pregressi dal mese di luglio 2022 e fino al mese di dicembre 2022, esclusivamente nei flussi Uniemens di competenza di luglio 2023, agosto 2023, settembre 2023 e ottobre 2023.

Nel DM10 dovranno risultare i seguenti codici di conguaglio:

  • L545”, avente il significato di “Arretrati Esonero per assunzioni/trasformazioni a tempo indeterminato articolo 1, comma 10, legge n.178/2020”;
  •  “L547”, avente il significato di “Arretrati Esonero per assunzioni/trasformazioni a tempo indeterminato articolo 1, comma 11, legge n.178/2020” (Mezzogiorno).

Anno 2023 – Flussi Uniemens

Diversamente, i datori di lavoro che intendono fruire dell’esonero previsto dall’articolo 1, comma 297, della legge di Bilancio 2023, per le assunzioni di giovani a tempo indeterminato e per le trasformazioni dei contratti a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato effettuate a decorrere dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023, devono continuare a esporre i lavoratori per i quali spetta l’esonero valorizzando, l’elemento <Imponibile> e l’elemento <Contributo> della sezione <DenunciaIndividuale>.

In particolare, nell’elemento <Contributo> deve essere indicata la contribuzione piena calcolata sull’imponibile previdenziale del mese.

Per esporre il beneficio di cui alla legge di Bilancio 2023 dal periodo di competenza successivo alla pubblicazione della circolare (luglio 2023), devono essere valorizzati all’interno di <DenunciaIndividuale>, <DatiRetributivi>, elemento <InfoAggcausaliContrib> i seguenti elementi:

  • nell’elemento <CodiceCausale> deve essere inserito il nuovo valore “EG36”, avente il significato di “Esonero per assunzioni/trasformazioni a tempo indeterminato dall’articolo 1, comma 297, della legge n. 197/2022”;
  • nell’elemento <IdentMotivoUtilizzoCausale> deve essere inserita la data di assunzione a tempo indeterminato o la data di trasformazione nel formato - AAAA-MM-GG.

ATTENZIONE: Nel caso in cui nell’elemento <IdentMotivoUtilizzoCausale> viene indicata la data di assunzione/trasformazione, deve essere esposto l’attributo "TipoIdentMotivoUtilizzo" con valore "DATA".

  • nell’elemento <AnnoMeseRif> deve essere indicato l’AnnoMese di riferimento del conguaglio;
  • nell’elemento <ImportoAnnoMeseRif> deve essere indicato l’importo conguagliato, relativo alla specifica competenza.

Nel DM10 dovranno risultare i seguenti codici di conguaglio:

  • L574”, avente il significato di “Conguaglio Esonero per assunzioni/trasformazioni a tempo indeterminato dall’articolo 1, comma 297, della legge n. 197/2022 -36 mesi-”;
  • L573”, avente il significato di “Arretrati Esonero per assunzioni/trasformazioni a tempo indeterminato dall’articolo 1, comma 297, della legge n. 197/2022 -36 mesi-”.

I datori di lavoro che intendono fruire dell’esonero previsto dall’articolo 1, comma 297, della legge di Bilancio 2023, in una sede o unità produttiva ubicata nelle seguenti regioni: Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna, devono continuare a esporre nel flusso Uniemens i lavoratori per i quali spetta l’esonero, valorizzando, l’elemento <Imponibile> e l’elemento <Contributo> della sezione <DenunciaIndividuale>.

In particolare, nell’elemento <Contributo> deve essere indicata la contribuzione piena calcolata sull’imponibile previdenziale del mese.

Per esporre il beneficio di cui alla legge di Bilancio 2023 dal periodo di competenza successivo alla pubblicazione della circolare (luglio 2023), devono essere valorizzati all’interno di <DenunciaIndividuale>, <DatiRetributivi>, elemento <InfoAggcausaliContrib> i seguenti elementi:

  • nell’elemento <CodiceCausale> deve essere inserito il nuovo valore “EG48”, avente il significato di “Esonero per assunzioni/trasformazioni a tempo indeterminato articolo 11, comma 297, della legge n. 197/2022”;
  • nell’elemento <IdentMotivoUtilizzoCausale> deve essere inserita la data di assunzione a

tempo indeterminato o la data di trasformazione nel formato AAAA-MM-GG.

ATTENZIONE: Nel caso in cui nell’elemento <IdentMotivoUtilizzoCausale> viene indicata la data di assunzione/trasformazione, deve essere esposto l’attributo "TipoIdentMotivoUtilizzo" con valore "DATA".

  • nell’ elemento <AnnoMeseRif> deve essere indicato l’AnnoMese di riferimento del conguaglio;
  • nell’elemento <ImportoAnnoMeseRif> deve essere indicato l’importo conguagliato, relativo alla specifica competenza.

Nel DM10 dovranno risultare i seguenti codici di conguaglio:

  • codice “L576”, avente il significato di “Conguaglio Esonero per assunzioni/trasformazioni a tempo indeterminato dall’articolo 1, comma 297, della legge n. 197/2022- 48 mesi-”;
  • codice “L575”, avente il significato di “Arretrati Esonero per assunzioni/trasformazioni a tempo indeterminato dall’articolo 1, comma 297, della legge n. 197/2022- 48 mesi-”.

Si sottolinea che la sezione “InfoAggcausaliContrib” va ripetuta per tutti i mesi di arretrato e che la valorizzazione dell’elemento <AnnoMeseRif>, con riferimento ai mesi pregressi (dal mese di gennaio 2023 e fino al mese precedente l’esposizione del corrente), può essere effettuata esclusivamente nei flussi UniEmens di competenza dei mesi di luglio 2023, agosto 2023, settembre 2023 e ottobre 2023.

Restituzione di esoneri eventualmente fruiti

Nel caso in cui il datore di lavoro stia usufruendo dell’agevolazione al 50% di cui alla legge di Bilancio 2018 (c.d. incentivo GECO) e intenda accedere, in presenza degli specifici presupposti legittimanti, al nuovo esonero al 100%, deve procedere alla restituzione della prima agevolazione e applicare il nuovo esonero.

Ai fini della restituzione delle quote di esonero di cui alla legge di Bilancio 2018 (incentivo GECO), i datori di lavoro devono continuare a valorizzare all’interno di <DenunciaIndividuale>, <DatiRetributivi>, <AltreADebito>, i seguenti elementi:

  • nell’elemento <CausaleADebito>, il codice causale già in uso “M472”, avente il significato di “Restituzione esonero legge n. 205/2017 GECO”;
  • nell’elemento <ImportoADebito>, l’importo da restituire.

Qualora i datori di lavoro abbiano fruito, per il medesimo lavoratore per il quale intendono accedere all’esonero giovanile, della Decontribuzione Sud, disciplinata, da ultimo, dall’articolo 1, commi da 161 a 168, della legge di Bilancio 2021, devono preliminarmente procedere alla restituzione delle quote di Decontribuzione Sud già fruite.

Pertanto, ai fini della restituzione delle quote di Decontribuzione Sud, i datori di lavoro devono valorizzare all’interno di <DenunciaIndividuale>, <DatiRetributivi>, <AltreADebito>, i seguenti elementi:

  • nell’elemento <CausaleADebito> il codice causale già in uso “M543”, avente il significato di “Restituzione decontribuzione sud”;
  • nell’elemento <ImportoADebito>, l’importo da restituire.

I datori di lavoro che hanno diritto al beneficio, ma hanno sospeso o cessato l’attività e vogliono fruire dell’esonero spettante, devono avvalersi della procedura delle regolarizzazioni (Uniemens/vig).

Riepilogo conguaglio

Periodi evento agevolato

Mesi Uniemens conguaglio

Codice Causale

 

Codici conguaglio DM10

Dal 01/07/2022 al 31/12/2022

07/2023; 08/2023; 09/2023; 10/2023.

 

L545 – Arretrati

Dal 01/07/2022 al 31/12/2022

07/2023; 08/2023; 09/2023; 10/2023.

 

L547 – Arretrati Mezzogiorno

Dal 01/01/2023 al 30/06/2023

07/2023; 08/2023; 09/2023; 10/2023.

 

L573 – Arretrati

Dal 01/01/2023 al 30/06/2023

07/2023; 08/2023; 09/2023; 10/2023.

 

L575 – Arretrati Mezzogiorno

Dal 01/07/2023 al 31/12/2023

Corrente

EG36

L574 – Conguaglio 36 mesi

Dal 01/07/2023 al 31/12/2023

Corrente

EG48

L576 – Conguaglio 48 mesi

 

QUADRO NORMATIVO

Legge 29 dicembre 2022, n. 197

Circolare INPS 12 aprile 2021, n. 56

Messaggio INPS 7 ottobre 2021, n. 3389

Circolare INPS 22 giugno 2023, n. 57

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