Esonero parziale autonomi, pagamento dell’indennità di maternità
Pubblicato il 27 settembre 2021
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Con il messaggio n. 3216 del 24 settembre 2021, l’INPS ha specificato le modalità con cui lavoratori autonomi e professionisti iscritti alla gestione separata possono richiedere le indennità di maternità, congedo parentale e malattia pur avendo usufruito dell’esonero parziale dal versamento dei contributi previdenziali introdotto per fronteggiare l’emergenza Covid-19.
Decontribuzione parziale autonomi, la norma
L’art. 1, co. 20, della L. n. 178/2020 ha istituito, per l'anno 2021, il Fondo per l'esonero parziale dal versamento dei contributi previdenziali dovuti dai lavoratori autonomi e dai professionisti, al fine di ridurre gli effetti negativi causati dall'emergenza epidemiologica da COVID-19 sul reddito dei predetti lavoratori e di favorire la ripresa della loro attività.
Tale Fondo è destinato a finanziare l'esonero parziale dal pagamento dei contributi previdenziali dovuti dai lavoratori autonomi e dai professionisti che:
- abbiano percepito, nel periodo d'imposta 2019, un reddito complessivo non superiore a 50.000 euro;
- abbiano subito, nell'anno 2020, un calo del fatturato o dei corrispettivi non inferiore al 33% rispetto a quelli dell'anno 2019.
Sono esclusi dall'esonero i premi dovuti all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL).
Indennità di maternità/paternità alle lavoratrici/lavoratori autonomi, come avviene il pagamento?
In assenza del regolare versamento dei contributi dovuti nel periodo indennizzabile di maternità/paternità o nel mese antecedente il periodo di congedo parentale, le relative indennità non possono essere riconosciute al richiedente.
Tuttavia, qualora il richiedente le prestazioni di maternità/paternità si trovi nelle condizioni per fruire del predetto esonero parziale, ed abbia già presentato domanda di esonero contributivo, in attesa della conclusione della relativa istruttoria, le Strutture territoriali possono procedere, con le consuete modalità operative, alla liquidazione delle relative indennità, salvo poi effettuare un successivo controllo sull’esito positivo della richiesta di accesso all’esonero.
Successivamente alla liquidazione delle istanze, le Strutture territoriali avranno cura di monitorare l’esito dei controlli da parte delle Unità Operative competenti per la verifica dei flussi contributivi ai fini del riconoscimento pieno e definitivo dell’accredito contributivo.
In caso di esito negativo della richiesta di esonero, la prestazione di maternità/paternità o di congedo parentale già pagata risulterà indebitamente corrisposta e dovrà quindi essere recuperata.
Lavoratrici/lavoratori iscritti alla Gestione Separata, come avviene il pagamento?
Per quanto concerne l’erogazione delle prestazioni di maternità/paternità e di congedo parentale, resta ferma la disposizione di cui al D.M. 4 aprile 2002, che esclude dalla tutela della maternità gli iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie e i pensionati. Parimenti, ai fini del riconoscimento delle prestazioni di malattia e degenza ospedaliera, è previsto che il lavoratore non risulti contemporaneamente iscritto ad altra gestione pensionistica obbligatoria né titolare di pensione.
Per tali prestazioni è stato altresì stabilito dal legislatore un requisito reddituale definito annualmente. Il diritto alle tutele suddette è condizionato alla sussistenza in capo all’interessato, nei 12 mesi antecedenti l’inizio del periodo indennizzabile, del versamento di una mensilità di contribuzione comprensiva dell’aliquota aggiuntiva dello 0,72%.
Successivamente alla liquidazione delle istanze, le Strutture territoriali avranno cura di monitorare gli esiti dei controlli da parte delle Unità Operative competenti per la verifica dei flussi contributivi sulle richieste di esonero ai fini del riconoscimento pieno e definitivo dell’accredito contributivo.
In caso di esito negativo della richiesta di esonero, la prestazione di maternità/paternità, di congedo parentale, di malattia e di degenza ospedaliera già pagata risulterà indebitamente corrisposta e quindi dovrà essere recuperata. Se nei 12 mesi antecedenti l’inizio del periodo indennizzabile, il requisito contributivo sussiste a prescindere dal periodo di esonero contributivo, la pratica di maternità/paternità e di congedo parentale deve essere definita con le consuete modalità.
Esonero parziale autonomi, presentazione dell’istanza
L’applicazione “Gestione Maternità”, disponibile sulla Intranet nell’area “Prestazioni a sostegno del reddito”, prevede che l’operatore di Sede indichi il requisito contributivo per le istanze di indennità di maternità e congedo parentale per le lavoratrici e i lavoratori autonomi. Per accogliere le istanze interessate dall’esonero parziale della contribuzione previdenziale e assistenziale in oggetto, la Struttura territoriale deve indicare ‘SI’ nel campo “Requisito contributivo” del TAB “Dati lavorativi - Posizione lavorativa” e inserire i dettagli dello scenario nel campo “Nota operatore” e nelle Note presenti nella “testata” della pratica.
Per le istanze di indennità di maternità e di congedo parentale in favore delle lavoratrici e dei lavoratori iscritti alla Gestione Separata nel TAB “Dati lavorativi - Posizione lavorativa”, è necessaria l’indicazione dei mesi utili di contribuzione nel periodo di riferimento, che deve essere utilizzata al fine di poter accogliere le istanze interessate dall’esonero parziale della contribuzione previdenziale e assistenziale in oggetto. Anche in questo caso dovranno essere inseriti i dettagli dello scenario nel campo “Nota operatore” e nelle Note presenti nella “testata” della pratica.
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