Esonero contributivo per giovani sino ai 35 anni

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Esonero contributivo per giovani sino ai 35 anni

Per promuovere l’occupazione giovanile stabile, la Legge di Bilancio 2018 ha previsto un nuovo esonero per 36 mesi, pari al 50% dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL, nel limite massimo di 3.000 euro su base annua, da riparametrare e applicare su base mensile, per le nuove assunzioni di lavoratori con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato a tutele crescenti, effettuate dal 1° gennaio 2018.

Con circolare n. 40 del 2 marzo 2018, l’INPS ha fornito le indicazioni e le istruzioni per la gestione degli adempimenti previdenziali connessi alla predetta misura di esonero contributivo, soffermandosi su:

  • natura dell’esonero contributivo;
  • datori di lavoro beneficiari dell’esonero contributivo;
  • rapporti di lavoro incentivati;
  • condizioni per il diritto all’esonero contributivo e casi particolari;
  • compatibilità con altre forme di incentivo all’occupazione;
  • assetto e misura dell’incentivo;
  • funzionalità volte ad agevolare l’accertamento dei requisiti in capo al lavoratore;
  • modalità di controllo dei requisiti legittimanti;
  • datori di lavoro che operano con il sistema UniEmens. Modalità di esposizione dei dati relativi all’esonero;
  • datori di lavoro agricoli. Compilazione della dichiarazione contributiva Dmag.

Ricorda la circolare che, per le assunzioni effettuate nel corso dell’anno 2018, è possibile fruire del beneficio in questione anche per i lavoratori che non abbiano ancora compiuto i trentacinque anni di età (da intendersi come 34 anni e 364 giorni), a condizione che i medesimi non siano mai stati occupati a tempo indeterminato.

La riduzione opera per un periodo massimo di 36 mesi a partire dalla data di assunzione del lavoratore ed è esclusa per i rapporti di apprendistato ed i contratti di lavoro domestico.

L’agevolazione può essere riconosciuta nelle ipotesi di mantenimento in servizio, decorrente dal 1° gennaio 2018, del lavoratore al termine del periodo di apprendistato, a condizione che il lavoratore, al momento del mantenimento in servizio, non abbia compiuto il trentesimo anno di età.

In tal caso, il beneficio trova applicazione per un periodo massimo di dodici mesi, fermo restando l’importo massimo pari a 3.000 euro.

L’esonero è, inoltre, elevato nella misura del 100% dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL, per trentasei mesi a partire dalla data di assunzione e sempre nel limite massimo di 3.000 euro su base annua, da riparametrare e applicare su base mensile, nelle ipotesi in cui le assunzioni a tempo indeterminato riguardino giovani che, nei sei mesi precedenti, abbiano svolto presso il medesimo datore di lavoro attività di alternanza scuola-lavoro o periodi di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore, il certificato di specializzazione tecnica superiore o periodi di apprendistato in alta formazione.

Condizioni per il diritto all’esonero

Il diritto alla legittima fruizione dell’esonero contributivo è subordinato al rispetto, da un lato, dei principi generali in materia di incentivi all’assunzione (vedi articolo 31 del D.Lgs. n. 150/2015), dall’altro, delle norme poste a tutela delle condizioni di lavoro e dell’assicurazione obbligatoria dei lavoratori ed, infine, da taluni presupposti specificamente previsti dalla Legge di Bilancio 2018.

Con specifico riferimento ai vincoli introdotti dalla legge di Bilancio 2018, il diritto alla legittima fruizione dell’esonero contributivo è subordinato alla sussistenza, alla data dell’assunzione, delle seguenti condizioni:

  1. il lavoratore, alla data della nuova assunzione, non deve aver compiuto trenta anni (ventinove anni e 364 giorni). Per le sole assunzioni a tempo indeterminato effettuate nel corso dell’anno 2018, il limite di età del giovane va individuato nei trentaquattro anni e 364 giorni. Analoghi limiti anagrafici valgono nelle ipotesi di trasformazione di rapporti a termine in rapporti a tempo indeterminato. Nel caso in cui un lavoratore, successivamente al 31 dicembre 2017, venga mantenuto in servizio al termine del periodo di apprendistato, il requisito anagrafico da rispettare è, invece, che, alla data della prosecuzione del rapporto il giovane non abbia compiuto trenta anni di età;
  2. il lavoratore, nel corso della sua vita lavorativa, non deve essere stato occupato presso il medesimo o qualsiasi altro datore di lavoro in forza di un contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato. Al riguardo, si precisa che i periodi di apprendistato, svolti in precedenza presso il medesimo o altro datore di lavoro, non sono ostativi al riconoscimento dell’agevolazione né la sussistenza di precedenti rapporti di lavoro intermittente a tempo indeterminato o di un rapporto di lavoro domestico a tempo indeterminato. Non vi é, invece, diritto alla fruizione dell’esonero nel caso in cui il lavoratore abbia avuto un rapporto di lavoro a tempo indeterminato a scopo di somministrazione o qualora il precedente rapporto di lavoro a tempo indeterminato si sia risolto per mancato superamento del periodo di prova ovvero per dimissioni del lavoratore;
  3. l’esonero contributivo può essere riconosciuto ai soli datori di lavoro che, nei sei mesi precedenti l’assunzione, non abbiano proceduto a licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo ovvero a licenziamenti collettivi nella medesima unità produttiva. Il rispetto di tale requisito non è richiesto nelle ipotesi in cui si intenda fruire dell’esonero per il mantenimento in servizio al termine del periodo di apprendistato mentre, nelle ipotesi di assunzioni a scopo di somministrazione, poiché i benefici legati all’assunzione o alla trasformazione sono trasferiti in capo all’utilizzatore, la valutazione del rispetto di tale requisito va effettuata in capo all’impresa utilizzatrice.
  4. il datore di lavoro, nei sei mesi successivi all’assunzione incentivata, non deve procedere al licenziamento per giustificato motivo oggettivo del medesimo lavoratore o di un lavoratore impiegato nella medesima unità produttiva ed inquadrato con la medesima qualifica. Il licenziamento effettuato nei sei mesi successivi all’assunzione incentivata, comporta la revoca dell’esonero ed il recupero del beneficio già fruito. Il rispetto di tale requisito non è richiesto nelle ipotesi in cui si intenda fruire dell’esonero per il mantenimento in servizio al termine del periodo di apprendistato.
Allegati Anche in
  • eDotto.com – Edicola del 5 gennaio 2018 – Esonero contributivo per l’assunzione di giovani – Schiavone

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