Esonero 2018 (prima parte): la qualificazione anticipata dell’apprendista

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Esonero 2018 (prima parte): la qualificazione anticipata dell’apprendista

Premessa

Con circolare n. 40 del 2018 l’INPS ha fornito le prime istruzioni operative per fruire del nuovo esonero dal versamento dei contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro che assumono giovani, a partire dal 1° gennaio 2018 con contratto di lavoro a tempo indeterminato “a tutele crescenti”.

La misura dell’incentivo, che ha natura strutturale, è pari al 50% dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all’INAIL, nel limite massimo di €. 3.000 su base annua, da riparametrare e applicare su base mensile.

La durata del beneficio è pari a trentasei mesi decorrenti dalla data di assunzione, con la precisazione che non è prevista una scadenza per fruire dell’agevolazione.

I requisiti base per fruire dell’esonero

Occorre anzitutto richiamare sinteticamente i requisiti per fruire del nuovo esonero rivolto a tutti i datori di lavoro privati, imprenditori e non, con esclusione delle pubbliche amministrazioni, che assumono un lavoratore con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato. 

Tali requisiti sono:

  1. mancato compimento, da parte del lavoratore, del trentesimo anno di età. Tale limite per l’anno 2018 è elevato al trentacinquesimo anno di età.
  2. assunzione con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato e inquadramento del lavoratore in una delle categorie di cui all’art. 2095 c.c., a eccezione della categoria dei dirigenti.
  3. assenza, nel corso dell’intera vita lavorativa del lavoratore, di una precedente occupazione con contratto a tempo indeterminato, a prescindere che tale rapporto sia intercorso con il medesimo o con altro datore di lavoro.

L’età anagrafica

Scendendo ora nel dettaglio, il primo requisito, e cioè l’età anagrafica, assume nella materia in questione una valenza basilare.

In particolare il lavoratore, alla data della nuova assunzione, non deve aver compiuto trent’anni. Ciò vuol dire che possono accedere all’esonero contributivo i datori di lavoro che assumano giovani con un’età massima di 29 anni e 364 giorni. Per le sole assunzioni effettuate nel corso dell’anno 2018, il limite di età del lavoratore è espressamente innalzato, in forza della previsione di cui all’articolo 1 comma 102 della L. n. 205/2017, a 35 anni. Pertanto, nel corso dell’anno 2018, il limite di età del lavoratore va individuato in 34 anni e 364 giorni.

Assunzione con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato

Quanto al secondo requisito, si osserva che la L. n. 205 cit. ha correlato l’incentivo all’assunzione effettuata con l’ordinario contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato.

Rientra nell’incentivo anche il contratto a tempo indeterminato part-time. Qualora il CCNL applicato dal datore di lavoro preveda, per il part-time, un monte ore minimo, settimanale, mensile e annuale, il contratto dovrà rispettare tale soglia oraria.

Tuttavia è vero anche che la determinazione nel contratto di lavoro di un monte orario inferiore alla soglia stabilita dal CCNL potrebbe corrispondere a uno specifico interesse del lavoratore. In tale evenienza la clausola contrattuale andrebbe letta in base al favor prestatoris in quanto volta a realizzare un’ottimizzazione dei tempi di vita-lavoro.

Una pregressa occupazione del dipendente con contratto di apprendistato non proseguito in ordinario rapporto di lavoro dà comunque diritto alla misura di cui all’art. 100 della L. n. 205 cit..

Restano escluse, oltre alle prestazioni di lavoro occasionali, disciplinate dall’articolo 54-bis del D.L. n. 50/17, le assunzioni effettuate a tempo indeterminato con:

  • contratto intermittente,
  • contratto di lavoro domestico

È onere del datore di lavoro acquisire, tramite l’ANPAL o tramite l’INPS, la documentazione che sia idonea a verificare lo storico del lavoratore. Non si ignorano i problemi correlati a tale accertamento, basta considerare che il sistema delle comunicazioni UNILAV è entrato in vigore “solo” nel 2008.

D’altro canto l’ipotesi suggerita dalla circolare n. 40 dell’INPS di conseguire una dichiarazione del lavoratore, non appare di per sé risolutiva, giacché l’eventuale mendacio non esime il datore di lavoro dalla pretesa di recupero dell’INPS per assenza del requisito di cui all’art. 100 comma 101 della L. n. 205 cit.. Resta salva, in quest’ultima ipotesi, l’azione di rivalsa o per danni promossa dal datore nei confronti del lavoratore. 

Del pari non vengono in rilievo precedenti rapporti del lavoratore instaurati mediante contratto di collaborazione o in forma autonoma.

Tuttavia come precisato dalla circolare n. 40 dell’Istituto, dal messaggio INPS n. 459/2016 e dalla risposta a interpello del Ministero del Lavoro n. 2 del 2016, l’esonero non può essere riconosciuto nell’ipotesi in cui, a seguito di accertamento ispettivo, il rapporto di lavoro autonomo, con o senza partita IVA, nonché quello parasubordinato vengano riqualificati come rapporti di lavoro subordinati a tempo indeterminato.

Diversamente, devono considerarsi ostative al riconoscimento dell’esonero le situazioni in cui il lavoratore abbia avuto un rapporto di lavoro a tempo indeterminato a scopo di somministrazione. Del pari sono ostative all’esonero anche le ipotesi in cui il precedente rapporto a tempo indeterminato sia stato risolto per mancato superamento del periodo di prova ovvero per dimissioni del lavoratore.

Incentivo e contratto di apprendistato

Come espressamente previsto dall’articolo 1 comma 106 della L. n. 205 cit., l’incentivo spetta invece nelle ipotesi di mantenimento in servizio del lavoratore al termine del periodo di apprendistato, realizzatosi successivamente al 31 dicembre 2017. In tale caso però il lavoratore, all’atto del mantenimento in servizio, non deve aver compiuto il trentesimo anno di età. Per quest’ultima fattispecie si formulano due osservazioni.

In primo luogo, si ritiene che l’elevazione del limite di età a 35 anni, quale condizione di favore per fruire dell’incentivo per l’anno 2018, non operi per il caso di qualificazione dell’apprendista, atteso che la previsione di cui all’art. 1 comma 100 della L. n. 205 cit. si riferisce espressamente all’assunzione, nell’ambito della quale non pare possa sussumersi la prosecuzione di un rapporto già in essere, qual è l’apprendistato non interrotto al termine del periodo di formazione.

In secondo luogo ci si chiede se la misura spetti anche qualora il datore decida di qualificare anticipatamente l’apprendista.

Va rilevato che il D.lgs. n. 81/2015 nulla prevede in merito, limitandosi a osservare all’art. 42 comma 2 che “il contratto di apprendistato ha una durata minima non inferiore a sei mesi […]”. L’art. 47 comma 7 del D.lgs. n. 81 cit., d’altro canto, stabilisce che “i benefici contributivi in materia di previdenza e assistenza sociale sono mantenuti per un anno dalla prosecuzione del rapporto di lavoro al termine del periodo di apprendistato [...]”.

Si può ritenere che la qualificazione anticipata dell’apprendista costituisca condizione di miglior favore per il lavoratore.

E invero il Ministero del Lavoro con nota n. 3883 del 04/05/2005 ha precisato che i benefici sono da collegare al momento della trasformazione del rapporto. Pertanto anche nell’ipotesi in cui la “trasformazione” avvenga in maniera anticipata rispetto al termine previsto nel contratto, il datore di lavoro avrà diritto a fruire dei benefici contributivi per l’anno successivo alla “metamorfosi” contrattuale.

Tale soluzione è stata ribadita con circolare n. 27/2008. Nell’occasione il Dicastero ha comunque richiamato la condizione per cui il datore non deve adibire l’ex apprendista a mansioni differenti subito dopo aver effettuato la qualificazione. Spetta ovviamente al personale ispettivo verificare eventuali condotte fraudolente del datore.

In base al quadro sopra esaminato si può ritenere che i benefici di cui all’art. 47 comma 7 del D.lgs. n. 81 cit. possano essere riconosciuti al datore che trasformi anticipatamente il contratto di apprendistato in un ordinario contratto di lavoro, a condizione però che l’apprendistato abbia avuto una durata minima di sei mesi e il lavoratore, in tale periodo, abbia dato dimostrazione di avere conoscenze e competenze idonee al conseguire la qualifica.

Sotto quest’ultimo aspetto può essere utilizzato, in linea di massima, e quindi tenendo sempre presenti le circostanze del caso specifico, il parametro di un anno e mezzo indicato dalla circolare del Ministero del Lavoro n. 5 del 2013.

Se pertanto per la qualificazione anticipata spettano i benefici di cui all’art. 47 comma 7 del D.lgs. n. 81 cit. non si vede la ragione per negare l’esonero di cui alla L. n. 205 cit., fermo comunque il rispetto dei termine e delle condizioni disciplinate dall’art. 1 comma 106 della L. n. 205 cit.. Ergo l’esonero sarà fruibile per dodici mesi a decorrere dal primo mese successivo a quello di scadenza dell’ulteriore beneficio già previsto dall’articolo 47 comma 7 del D.lgs. n. 81 cit.

Le considerazioni espresse sono frutto esclusivo dell’opinione degli autori e non impegnano l’amministrazione di appartenenza

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