Esimente per il difensore se le offese sono funzionali alla causa

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La Quinta sezione penale della Cassazione, con sentenza n. 39618 del 10 novembre 2010, si è occupata di una vicenda in cui un avvocato, nel difendere la propria parte in un procedimento possessorio, aveva depositato una memoria contenente frasi offensive nei confronti della controparte; in particolare, quest'ultima era stata definita come “spiona” e “ruffiana”.

Per dette offese, il legale era stato oggetto di un procedimento penale dinanzi al giudice di pace ed era stato assolto sull'assunto che la frase utilizzata era stata funzionale alla difesa della parte ed atteneva all'oggetto della causa.

I giudici di legittimità hanno confermato tale decisione sottolineando come, in particolare, la parola “ruffiano” era stata utilizzata dall'avvocato in senso figurato per indicare "una persona che cerca di conquistarsi il favore altrui con l'adulazione o con atteggiamento di ostentata sottomissione", mentre l'espressione “spione” faceva riferimento al fatto che il soggetto aveva avvertito i vicini della parte avversa. In definitiva, era da riconoscere, al legale, l'esimente prevista dall'articolo 598 del Codice penale.
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