Esibita corrispondenza su proposta transattiva. Censura per l’avvocato

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Esibita corrispondenza su proposta transattiva. Censura per l’avvocato

La Corte di Cassazione, Sezioni Unite civili, ha confermato la sanzione della censura inflitta ad un avvocato dal competente Consiglio dell’Ordine, per aver egli prodotto in un giudizio civile la corrispondenza intercorsa con l’avvocato della controparte, tra cui quella contenente una proposta transattiva.

Sanzione disciplinare intervenuta per violazione della previsione del codice deontologico forense, che sancisce il divieto assoluto di esibizione in giudizio della corrispondenza con i colleghi contenente proposte transattive. Divieto non escluso – come ha confermato il Cnf – dall’invito del giudice a transigere, nella specie invocato dall’incolpato a propria esimente.

Più in particolare, a sua discolpa, l’avvocato aveva dedotto l’invito del giudice alle parti, a valutare la proposta transattiva dallo stesso magistrato formulata, ricordando alle medesime che avrebbe tenuto conto del loro comportamento nella decisione finale, ai sensi dell’art. 91 c.p.c. Sicché il legale aveva ritenuto che il solo modo per dimostrare al giudice il comportamento delle parti, era, appunto, mettere a sua disposizione la corrispondenza intervenuta tra i difensori sull’ipotesi transattiva.

Proposta conciliativa formulata in giudizio dalla parte

Argomentazione, tuttavia, ritenuta inammissibile dalla Cassazione. La proposta conciliativa, ex art. 91 c.p.c., cui nella specie il Tribunale si riferiva – rammentano i Giudici Supremi - è evidentemente quella formulata da una delle parti in causa; le uniche titolari di un potere negoziale in senso proprio, su cui possa formarsi l’incontro della volontà con l’eventuale loro adesione. Il giudice, semmai, è titolare di un mero potere di sollecitazione della parti a conciliarsi, formulando al limite (non proposte, bensì mere) ipotesi transattive, che le parti possono fare proprie o meno. Ed in caso di ingiustificato rifiuto è per l’appunto contemplata una ricaduta negativa sull’addebito delle spese processuali.

Rifiuto, insito nella mancata accettazione: non serve divulgare corrispondenza tra difensori

Orbene ai fini di tale meccanismo – si legge nella sentenza n. 21109 del 12 settembre 2017  – non vi è alcuna necessità di divulgare la corrispondenza intercorsa tra i difensori, perché la proposta conciliativa deve essere formulata in giudizio dalla parte che è autrice. Dopo di che l’eventuale rifiuto della controparte sarà insito nella mancanza di accettazione, che lo evidenza di per sé, senza alcun bisogno di produrre comunicazioni riservate.

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