Esercizio abusivo della professione, inasprite le pene
Pubblicato il 28 marzo 2018
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L’art. 12 della Legge n. 3 dell’11 gennaio 2018, in vigore dallo scorso 15 febbraio, ha sostituito l’art. 348 c.p. relativo all’esercizio abusivo della professione.
Pertanto, a far data dal 15 febbraio 2018, chiunque abusivamente eserciti una professione per la quale è richiesta una speciale abilitazione dello Stato è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 10.000 a euro 50.000.
La condanna comporta la pubblicazione della sentenza e la confisca delle cose che sono servite o sono state destinate a commettere il reato e, qualora il soggetto che ha commesso il reato eserciti regolarmente una professione o attività, la trasmissione della sentenza medesima al competente Ordine, albo o registro ai fini dell'applicazione dell'interdizione da uno a tre anni dalla professione o attività regolarmente esercitata.
La pena è la reclusione da uno a cinque anni e la multa da euro 15.000 a euro 75.000 nei confronti del professionista che ha determinato altri a commettere il reato di esercizio abusivo della professione ovvero ha diretto l'attività delle persone che hanno concorso al reato medesimo.
- eDotto.com – Edicola del 23 agosto 2017 – Esercizio abusivo della professione. Tutela estesa per l'Ordine – Mattioli
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