Esenzione IMU per abitazione principale: non spetta alla società

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Esenzione IMU per abitazione principale: non spetta alla società

IMU: le società non possono fruire delle agevolazioni per l'abitazione principale

L'esenzione IMU per l'abitazione principale è concessa esclusivamente alle persone fisiche che siano titolari di diritti di proprietà o di diritti reali di godimento su un immobile adibito ad abitazione, e che vi abbiano fissato la residenza anagrafica e la dimora abituale.

Pertanto, tale beneficio non è applicabile alle società, nemmeno nel caso in cui un amministratore o socio, in qualità di detentore personale, utilizzi un immobile di proprietà della società per la propria residenza.

La condizione imprescindibile per fruire dell'esenzione è che la titolarità del diritto e il godimento abitativo dell'immobile siano legati allo stesso soggetto.

Il caso esaminato dalla Cassazione

E' quanto puntualizzato dalla Corte di cassazione, Sezione tributaria, con ordinanza n. 5445 del 1° marzo 2025.

La controversia all'esame della Suprema corte riguardava il ricorso dell'amministratore unico e legale rappresentante di una società che aveva cercato di ottenere l'esenzione IMU per una casa di proprietà della società stessa, nella quale risiedeva con la propria famiglia.

La Cassazione ha respinto le relative ragioni, spiegando che, poiché l'amministratore non era proprietario dell'immobile, ma solo un mero detentore, non poteva usufruire del beneficio fiscale.

Di seguito il principio di diritto enunciato dalla Suprema corte:

"In materia di Imu, alla luce del coordinamento sistematico tra l'articolo 9, comma 1, del D. Lgs. n. 23/2011 (a cui fa rinvio l’articolo 13, comma 1, del D.L. n. 201/2011, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 214/2011), che individua i soggetti passivi dell'imposta, e gli articoli 8, comma 3, del D. Lgs. n. 23/2011, e l’articolo 13, comma 2, del D.L. n. 201/2011, convertito, con modificazioni dalla Legge n. 214/2011, che esentano da imposta l'abitazione principale (in presenza di determinati requisiti, soggettivi ed oggettivi), si desume che l'esenzione in parola spetta in via esclusiva alle persone fisiche che siano titolari del diritto di proprietà o di diritti reali di godimento sull'immobile destinato ad abitazione e che abbiano ivi fissato la dimora abituale e la residenza anagrafica; ne consegue che tale beneficio non può competere ad una società, anche nell'ipotesi in cui un amministratore o un socio, in qualità di mero detentore a titolo personale, abbia destinato ad abitazione, fissandovi la dimora abituale e la residenza anagrafica, un immobile su cui la società amministrata o partecipata sia titolare del diritto di proprietà o di un diritto reale di godimento, ostandovi la inscindibilità tra la titolarità del diritto presupposto ed il godimento abitativo dell'immobile in capo al medesimo soggetto".
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