Esdebitazione anche con precedente per reato non strumentale a impresa
Pubblicato il 12 aprile 2019
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E’ possibile accordare il beneficio dell’esdebitazione in favore dell’imprenditore che sia stato precedentemente condannato, in via definitiva, per diffamazione?
La Cassazione, con ordinanza n. 10080 del 10 aprile 2019, si è pronunciata rispetto a questa fattispecie, confermando la decisione di merito che aveva ammesso il fallito, titolare di una impresa individuale, al beneficio della esdebitazione - ossia della liberazione dai debiti residui nei confronti dei creditori concorsuali non soddisfatti - in quanto la condanna che lo aveva interessato riguardava un reato, quello appunto di diffamazione, che non era legato da alcun nesso di strumentalità con l’attività imprenditoriale; un reato, ossia, ritenuto non ostativo ai sensi dell’articolo 142 della Legge Fallimentare.
Nella vicenda esaminata, la banca ricorrente, destinataria delle dichiarazioni diffamatorie, aveva adito la Corte di legittimità per impugnare la sentenza della Corte d’appello, lamentando, per contro, l’esistenza di una condanna penale ostativa, da considerare correlata all’esercizio dell’attività d’impresa.
Reato osta al beneficio solo se connesso con attività d'impresa
Assunto, questo, ritenuto non fondato dalla Suprema corte, in quanto non basato su una corretta esegesi dell'articolo 142, n. 6, Legge Fall.
La Sesta sezione civile, sul punto, ha ricordato come detto ultimo articolo preveda che il fallito persona fisica sia ammesso al beneficio della esdebitazione, a condizione che non sia stato condannato, con sentenza passata in giudicato, per bancarotta fraudolenta o per delitti contro l'economia pubblica, l'industria e il commercio, "e altri delitti compiuti in connessione con l'esercizio dell'attività d'impresa", salvo che per tali reati sia intervenuta la riabilitazione.
La ratio della norma – hanno precisato gli Ermellini - è nel senso di “concorrere a individuare le condizioni soggettive di meritevolezza per l'esdebitazione, facendo leva sulla condotta del fallito - anche pregressa - rispetto all'apertura del concorso”.
In detto contesto, l'espressione "in connessione con l'esercizio dell'attività d'impresa", riferita agli altri delitti ostativi, deve essere intesa in funzione delimitante.
Il delitto, ossia, per essere di ostacolo al beneficio deve esser stato commesso non in semplice rapporto di occasionalità, ma esattamente in connessione, ovvero in stretto collegamento finalistico o funzionale con l'attività d'impresa e in legame di presupposizione tra il reato e l'attività suddetta.
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