Esclusione dell'applicazione dell'interesse di mora, prassi gravemente iniqua
Autore: Eleonora Pergolari
Pubblicato il 24 ottobre 2014
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Il disegno di Legge europea 2013 bis, approvato definitivamente dalla Camera nella seduta del 21 ottobre 2014, prevede, tra gli altri interventi, misure volte alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali.
In particolare, viene previsto che sia applicabile a tutti i contratti pubblici l'obbligo del rispetto del termine, per i pagamenti, dei 30 giorni, salva la possibilità di estendere il pagamento a 60 giorni in caso di oggettive ragioni legate alla natura del contratto.
Riconosciuto, anche il diritto al risarcimento del danno in presenza di clausole “gravemente inique” apposte nei contratti e relative ai ritardati pagamenti.
Di per sé, viene considerata come gravemente iniqua la prassi che esclude l'applicazione di interessi di mora e quella che esclude il risarcimento per i costi di recupero.
- ItaliaOggi, p. 25 – Interessi di mora, niente patti - Mascolini
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