Esame forense durante il Covid. Il testo è legge

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Esame forense durante il Covid. Il testo è legge

La Camera dei deputati, nella seduta del 13 aprile 2021, ha definitivamente approvato il disegno di legge di conversione del DL n. 31/2021 sullo svolgimento dell’esame per diventare avvocati durante la pandemia da Coronavirus.

Il testo, recante “Misure urgenti in materia di svolgimento dell’esame di Stato per l’abilitazione all’esercizio della professione di avvocato durante l’emergenza epidemiologica da COVID-19”, ha ricevuto il via libera dell’altro ramo del Parlamento a fine marzo e si appresta alla relativa pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.

Date prove: avvio il 20 maggio 2021

Nel frattempo, la Guardasigilli, Marta Cartabia – secondo quando si apprende da una nota pubblicata sul sito istituzionale Giustizia nel corso della mattinata di oggi, 14 aprile - ha firmato ieri sera il decreto ministeriale che fissa al 20 maggio 2021 l’inizio delle prove.

Prova scritta sostituita da doppio orale

Le nuove disposizioni riguarderanno i circa 26mila aspiranti avvocati che attendono di poter espletare la sessione 2020 dell’esame di abilitazione forense, le cui prove scritte, si rammenta, erano state inizialmente rinviate.

Per questa sessione di esame, il Decreto introduce una disciplina di svolgimento delle prove derogatoria rispetto a quella prevista a regime.

Si prevede, in particolare, che le prove scritte siano sostituite da due diverse prove orali, a carattere preselettivo, propedeutiche rispetto alla canonica prova orale.

Prima prova orale in presenza

Relativamente alla prima prova orale, il candidato - che sarà presente nella sede d'esame insieme al segretario della sottocommissione mentre gli altri componenti della commissione saranno collegati da remoto – dovrà risolvere una questione di carattere pratico-applicativo, in una materia, tra diritto civile o diritto penale o diritto amministrativo, scelta precedentemente.

Per lo svolgimento di tale prova, avrà a disposizione un'ora dalla dettatura del quesito (mezz'ora per l'esame preliminare, mezz'ora per la discussione).

Dopo averne letto il testo, il candidato sarà tenuto a individuare i nodi problematici, le disposizioni applicabili, sostanziali e processuali, i principi rilevanti e gli eventuali orientamenti giurisprudenziali, il tutto con possibilità di consultazione dei codici annotati.

Seconda prova orale

Con riguardo alla seconda prova orale – a cui saranno ammessi i candidati che avranno conseguito, nella prima, un punteggio di almeno 18 punti e che avrà ad oggetto 5 materie, oltre a ordinamento e deontologia forense - il candidato avrà a disposizione tra 45 e 60 minuti.

Candidato positivo, spostamento prova

Nell’ipotesi di positività al Covid o di sintomi compatibili, quarantena o isolamento fiduciario, nonché in caso di comprovati motivi di salute, il candidato potrà chiedere una nuova data per lo svolgimento della prova, mediante istanza da presentare al presidente della sottocommissione, con allegata adeguata documentazione.

La prova, in questi casi, dovrà essere svolta entro 10 giorni dalla fine dell'impedimento.

Più sottocommissioni d’esame

Come ultima novità, si segnala l’incremento del numero di sottocommissioni d’esame, che vengono però ridotte come numero di componenti (si passa da 5 a 3 componenti).

Per la prima volta, potranno far parte delle commissioni d'esame anche i ricercatori universitari a tempo determinato e i magistrati militari.

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