Errori Iva, correzioni doc
Pubblicato il 06 dicembre 2006
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Su Fiscooggi, la rivista telematica dell’agenzia delle Entrate, sono state fornite alcune risposte alle questioni più rilevanti poste dai contribuenti al call center dell’Agenzia stessa.
In particolare, i temi affrontati sono stati i seguenti:
- gli errori commessi nella compilazione della comunicazione Iva annuale, comportando l’irrogazione delle sanzioni ex art. 11 del Dlgs n. 471/97, devono essere corretti in sede di dichiarazione annuale. Cioè in caso di omissione della comunicazione o di inesattezze nella stessa, oltre all’applicazione di sanzioni, sarà ammessa la rettifica dei dati errati;
- il contribuente in regime agevolato non deve operare alcuna ritenuta d’acconto all’emissione delle fatture; lo stesso, inoltre, ha dritto alla deduzione di tutte quelle spese già previste per i regimi ordinari del Tuir;
- il credito Irpef può essere utilizzato in compensazione, ai sensi del disposto degli articoli 17 e 25 del Dlgs n. 241/97, dal primo giorno successivo a quello in cui si è chiuso il periodo d’imposta nel quale si è formato il credito stesso, con qualsiasi altra imposta o contributo;
- i rimborsi non erogati dal sostituto d’imposta possono essere recuperati indicando l’importo del credito d’imposta nel modello 730 o Unico, nei righi riservati alle eccedenze dell’anno precedente;
- il trasferimento di una quota dell’immobile sul quale è stato effettuato un intervento di recupero edilizio non determina la relativa cessione del diritto alla detrazione, a meno che la quota non si riferisca a una unità immobiliare autonomamente accatastata. La cessione del diritto alla detrazione, secondo gli esperti delle Entrate, può verificarsi solo in presenza della cessione dell’intero immobile.
- ItaliaOggi, p. 32 – Errori Iva, correzioni doc – Paladino
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