Errori in dichiarazione sempre deducibili in contenzioso
Pubblicato il 21 aprile 2018
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Anche in caso di dichiarazione integrativa tardiva
Il contribuente, indipendentemente dalle modalità e termini di cui alla dichiarazione integrativa prevista e dall'istanza di rimborso, può sempre, in sede contenziosa, opporsi alla maggiore pretesa tributaria dell'amministrazione finanziaria, allegando errori, di fatto o di diritto, commessi nella redazione della dichiarazione, incidenti sull'obbligazione tributaria.
E’ questo il principio di diritto ricordato dalla Corte di cassazione con sentenza n. 9849 del 20 aprile 2018, di accoglimento del motivo di ricorso sollevato da una Spa contribuente, nell’ambito di un procedimento instaurato per opporsi ad una cartella esattoriale emessa a seguito di controllo automatizzato della dichiarazione fiscale 2005.
La società, in particolare, aveva denunciato l’erronea conclusione tratta dai giudici di merito secondo i quali la nuova dichiarazione rettificativa presentata dalla stessa entro il termine del 31 dicembre del quarto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione, non avrebbe prodotto alcun effetto in sede contenziosa in ordine all'esistenza di errori incidenti sul reddito dichiarato.
Accertamento e processo fiscale. Norme operano su piani diversi
I giudici di legittimità hanno ritenuto fondato il motivo sollevato dalla Spa, ribadendo i principi già affermati, in materia, dalla medesima Suprema corte, a Sezioni Unite civili, (sentenza n. 13378/2016) secondo la quale “occorre distinguere il diverso piano sul quale operano le norme in materia di accertamento e riscossione, cui si applicano i termini previsti dall'art. 2, commi 8 e 8-bis, del D.P.R. n. 322/1998 rispetto a quelle che governano il processo tributario”.
Contenzioso: oggetto è legittimità della pretesa, il contribuente ha diritto a provare gli errori
Oggetto del contenzioso giurisdizionale è, infatti, l'accertamento circa la legittimità della pretesa impositiva, quand'anche fondata sulla base di dati forniti dal contribuente e, in tal caso, “sussiste il diritto del contribuente a contestare il provvedimento impositivo, fornendo prova delle circostanze, quali anche errori o omissioni presenti nella dichiarazione fiscale”. Per contro, “non si verte in tema di "dichiarazione integrativa" ex art. 2 cit., o di richiesta di rimborso ex art. 38 del d.P.R. n. 602 del 1973”.
Nel caso esaminato, i giudici della CTR non si erano allineati ai principi richiamati, avendo gli stessi omesso ogni valutazione in ordine alla fondatezza delle contestazioni sollevate dalla società ricorrente in sede contenziosa, sulla base della non emendabilità della dichiarazione presentata per il periodo di imposta 2004.
La Commissione regionale, inoltre, aveva erroneamente ritenuto che la società contribuente, in quanto aveva presentato la dichiarazione integrativa oltre il termine stabilito dall'articolo 2, comma 8-bis del D.P.R. n. 322/1998, non fosse ammessa a fare valere in sede contenziosa l'esistenza di errori (peraltro materiali e non in danno dell'erario) incidenti sul reddito dichiarato.
- eDotto.com – Edicola 1 luglio 2016 - Integrative pro contribuente emendabili – Moscioni
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