Errore nella scelta del regime in dichiarazione. Rettifica esclusa

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Errore nella scelta del regime in dichiarazione. Rettifica esclusa

L’Agenzia delle Entrate fornisce un chiarimento circa la possibilità di avvalersi del ravvedimento operoso per sanare un errore compiuto in sede di dichiarazione dei redditi optando per un regime invece di un altro. Inoltre si chiede come comportarsi per recuperare l’imposta sostitutiva indebitamente versata.

Errore nella scelta del regime agevolativo

Nel quesito presentato, una società istante ha errato, presentando la dichiarazione dei redditi 2019, compilando i quadri relativi all’opzione per il riallineamento dei valori, ex articolo 176, comma 2 ter, del Tuir, invece che per la rivalutazione agevolativa prevista dalla legge di bilancio 2020 (la scelta è stata erroneamente esposta nella sez. VI A del quadro RQ anziché nella sezione XXIII B dello stesso quadro RQ).

Tale errore in dichiarazione si è ripercosso anche nel versamento dell'imposta sostitutiva: è stato utilizzato il codice tributo 1126 (di cui al riallineamento ex art. 176 del TUIR) invece che il codice da riallineamento ex art. 1 commi 696 e seguenti della Legge n. 160/2019 (codice tributo 1811) che, peraltro, avrebbe comportato un versamento inferiore.

La società vorrebbe porre rimedio all’errore facendo ricorso al ravvedimento operoso (articolo 13 del decreto legislativo n. 472/1997); in caso di risposta negativa, si chiede come comportarsi per recuperare l'imposta sostitutiva indebitamente versata.

Riallineamento e rivalutazione: le differenze

A mezzo di risposta n. 42 del 9 febbraio 2024 l’Agenzia delle Entrate ricorda come l’articolo 1, commi da 696 a 704 della legge di bilancio 2020 (n. 160/2019) ha previsto la possibilità di rivalutare i beni d'impresa e le partecipazioni, nonché di affrancare il saldo attivo della rivalutazione.

In tema, con circolare n. 11/E2009 è stato espresso un principio di carattere generale riguardante il momento di perfezionamento della rivalutazione, applicabile anche al caso allo studio.

Nello specifico, viene affermato che il perfezionamento avviene mediante esercizio dell'opzione per la rivalutazione dei beni d'impresa in dichiarazione dei redditi dei maggiori valori rivalutati e della relativa imposta sostitutiva.

Ciò si traduce nella corretta compilazione del quadro RQ nella dichiarazione annuale, ossia indicando il riallineamento nella sezione XXII-B del quadro RQ.

Diversamente, con riferimento al riallineamento ex articolo 176, comma 2ter, del TUIR, esso, alternativo al regime di neutralità fiscale, consente di riconoscere ai fini fiscali, in tutto o in parte, i maggiori valori attribuiti in bilancio agli elementi dell'attivo costituenti immobilizzazioni materiali e immateriali incluso l'avviamento, emergenti a seguito di un'operazione straordinaria. Il regime scelto richiede il pagamento di un'imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle società e dell'imposta regionale sulle attività produttive su tali maggiori valori.

Il versamento di tale tributo va eseguito obbligatoriamente in tre rate utilizzando il codice tributo 1126, mentre l'opzione si considera perfezionata con il versamento della prima delle tre rate dell'imposta dovuta.

Nessun errore, scelta consona alla situazione

Considerando il comportamento tenuto dalla società istante e la richiesta di modificare, mediante ravvedimento operoso, la dichiarazione presentata esercitando una opzione differente rispetto a quella espressa, e di recuperare l'imposta sostitutiva versata tramite il riconoscimento di un credito d'imposta, l’Agenzia delle Entrate formula parere negativo.

Nella risposta 42/2024, si sottolinea come il ravvedimento operoso di cui all’articolo 13, Dlgs n. 472/1997, è applicabile per sanare spontaneamente una irregolarità fiscale di tipo formale (errori, omissioni, versamenti tardivi o carenti) tramite il pagamento dell'imposta dovuta, degli interessi e della sanzione in misura ridotta in ragione del tempo trascorso dalla commissione delle violazioni.

Invece, il ravvedimento operoso non è lo strumento adatto per modificare scelte o correggere errori o omissioni compiuti in applicazione di regimi opzionali.

L’Agenzia aggiunge che una possibile soluzione poteva essere quella di ricorrere all'istituto della remissione in bonis, utilizzato per recuperare, a determinate condizioni, i benefici fiscali di regimi opzionali da parte di soggetti in possesso dei requisiti sostanziali richiesti e di un comportamento concludente.

Tuttavia anche questa strada non è percorribile. Infatti, per aderire alla remissione in bonis, il contribuente deve effettuare la comunicazione ovvero eseguire l'adempimento richiesto entro il termine di presentazione della prima dichiarazione utile, “da intendersi come la prima dichiarazione dei redditi il cui termine di presentazione scade successivamente al termine previsto per effettuare la comunicazione ovvero eseguire l'adempimento stesso”.

Inoltre, tale beneficio non è fruibile nelle ipotesi in cui il tardivo assolvimento dell'obbligo di comunicazione ovvero dell'adempimento di natura formale rappresenti un mero ripensamento, ovvero una scelta a posteriori basata su ragioni di opportunità.

In sostanza, a parere dell’Agenzia, il comportamento tenuto dall'istante risulta coerente con il regime opzionale indicato nella dichiarazione e non con quello che si chiede di modificare.

Dunque, non vi è possibilità di emendare l'opzione espressa nella dichiarazione annuale relativa al periodo d'imposta 2019.

Per quanto riguarda il recupero dell'imposta sostitutiva, a dire dell’istante erroneamente versata, può essere presentata istanza entro 48 mesi dal versamento, motivando all'ufficio competente le cause per le quali il versamento è indebito.

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