Erogazioni liberali agli ETS, comunicazione dati al Fisco

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Erogazioni liberali agli ETS, comunicazione dati al Fisco

È stato firmato dal direttore dell’Agenzia delle Entrate il provvedimento che in attuazione del decreto ministeriale del 1° marzo 2024, regola i termini per le comunicazioni da effettuare al Fisco dei dati relativi alle erogazioni liberali agli enti del Terzo settore, ai fini della predisposizione della dichiarazione precompilata.

NOTA BENE: E’ approdato in Gazzetta Ufficiale n. 58 del 9 marzo 2024 il citato decreto del MEF del 1° marzo 2024, che ha ridefinito i criteri di individuazione dei soggetti tenuti all’invio dei dati delle erogazioni liberali, allargando la platea anche ad ulteriori enti iscritti nello stesso RUNTS che possono ricevere erogazioni detraibili o deducibili ai sensi dell’art. 83, commi 1 e 2, del Dlgs. n. 117/2017.

Il nuovo documento di prassi agenziale, per il quale è stato sentito il Garante per la protezione dei dati personali, recepisce le novità del decreto del Ministero delle Finanze del 1° marzo 2024 e, inoltre, stabilisce che la trasmissione dei dati delle erogazioni liberali è effettuata con le stesse modalità previste dal provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate n. 34431 del 9 febbraio 2018, secondo le specifiche tecniche contenute all’allegato 1 al detto provvedimento.

Ai sensi del decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175 (articolo 3, comma 4), è previsto che con decreto del Mef siano individuati termini e modalità per la trasmissione telematica all’Agenzia delle Entrate dei dati relativi alle spese che danno diritto a deduzioni dal reddito o detrazioni dall’imposta diverse da quelle già individuate dallo stesso decreto.

NOTA BENE: La trasmissione all’Anagrafe tributaria, ai fini della dichiarazione precompilata, riguarda i dati riferiti alle erogazioni che abbiano il carattere di liberalità.

L’Agenzia delle Entrate, dopo la pubblicazione in Gazzetta del decreto che fissa al 4 aprile il termine entro cui inviare i dati relativi alle erogazioni ricevute nel 2023, ha aggiornato la pagina con le risposte alle domande più frequenti sugli ETS.

Enti e associazioni tenuti alla trasmissione dei dati

Per quanto riguarda i soggetti tenuti all’invio dei dati delle erogazioni liberali, l’ambito soggettivo di applicazione della norma era stato già definito dai precedenti decreti ministeriali del 30 gennaio 2018 e, più recentemente, del 3 febbraio 2021.

Quest’ultimo provvedimento, in base alla normativa transitoria prevista dal decreto di riforma del Terzo settore (Dlgs n. 117/2017), aveva individuato quali enti tenuti alla trasmissione dei dati le Onlus, le Associazioni di promozione sociale, le Organizzazioni di volontariato, le Cooperative sociali iscritte nei rispettivi registri, le fondazioni e associazioni riconosciute aventi per scopo statutario la tutela, promozione e la valorizzazione dei beni di interesse artistico, storico e paesaggistico e le fondazioni e associazioni riconosciute aventi per scopo statutario lo svolgimento o la promozione di attività di ricerca scientifica.

Successivamente, l’articolo 26 del Decreto legge n. 73/2022, modificando l’articolo 104 del Dlgs n. 117/2017, ha previsto che la normativa definitiva sulle agevolazioni riferita alle erogazioni liberali agli ETS (escluse ONLUS e fondazioni) fosse applicabile a partire dall’operatività del Registro unico del Terzo settore (RUNTS) e non più dopo l’autorizzazione della Commissione europea.

A seguito della piena operatività del RUNTS e del passaggio in tale registro di associazioni di promozione sociale, organizzazioni di volontariato e cooperative sociali, dunque, il decreto ministeriale del 1° marzo 2024 ha ridefinito i criteri di individuazione dei soggetti tenuti all’invio dei dati, allargando la platea anche a ulteriori enti iscritti nel RUNTS che possono ricevere erogazioni detraibili o deducibili.

Pertanto, l’articolo 1 del suddetto decreto Mef ha individuato i soggetti tenuti alla trasmissione dei dati relativi alle erogazioni liberali, di cui sono beneficiari, distinguendo gli enti per cui la trasmissione resta facoltativa, e ha stabilito che gli stessi soggetti comunicano anche l’ammontare delle erogazioni restituite nell’anno precedente, con l’indicazione del soggetto a favore del quale è stata effettuata la restituzione e dell’anno nel quale è stata ricevuta l’erogazione rimborsata.

Erogazioni liberali agli ETS, i termini della comunicazione

Il provvedimento n. 83793 del 4 marzo 2024, ai sensi dell’articolo 1 del citato decreto ministeriale, definisce i termini per la trasmissione dei dati delle erogazioni liberali effettuate nei confronti degli enti del Terzo settore.

E’, dunque, specificato che a partire dai dati relativi all’anno 2024, i soggetti indicati nell’articolo 1 del decreto ministeriale trasmettono telematicamente all’Agenzia delle entrate le comunicazioni previste dallo stesso decreto, con le modalità del provvedimento n. 34431 del 2018 e le specifiche tecniche contenute nell’allegato 1 del provvedimento pubblicato il 4 marzo 2024.

Le comunicazioni sono effettuate entro lo stesso termine previsto per la comunicazione dei dati relativi agli oneri e alle spese di cui all’articolo 78, commi 25 e 25-bis, della legge 30 dicembre 1991, n. 413.

ATTENZIONE: Solo per le comunicazioni delle erogazioni liberali effettuate nel 2023 il termine ultimo per la comunicazione dei dati è il 4 aprile 2024.

Di conseguenza, viene posticipato dal 20 marzo all’8 aprile 2024 il termine per l’esercizio dell’opposizione all’utilizzo dei dati delle erogazioni liberali, effettuate nel 2023, nella dichiarazione precompilata.

FAQ: quali dati delle erogazioni ricevute sono oggetto di comunicazione

Dopo che sono state riviste le tipologie di enti da indicare nel flusso di dati da trasmettere all’Agenzia delle Entrate entro il prossimo 4 aprile, questi ultimi devono indicare come si classificano.

In una domanda sollevata all’Amministrazione finanziaria si è chiesto cosa è cambiato, dato che nelle nuove specifiche tecniche, allegate al provvedimento dello scorso 4 marzo, nel campo 11 del record di testa “Tipologia ente del Terzo settore” sono presenti codici differenti rispetto allo scorso anno, per identificare la tipologia di ente del Terzo settore “comunicante”.

L’Agenzia nella FAQ del 12 marzo ha precisato che per adeguarsi alla mutata normativa relativa agli enti del Terzo settore, l’ente dovrà indicare, semplicemente, se si qualifica come:

  • Onlus;
  • Organizzazione di volontariato;
  • Fondazione e associazione riconosciuta avente per scopo statutario la tutela, promozione e la valorizzazione dei beni di interesse artistico, storico e paesaggistico;
  • Fondazione e associazione riconosciuta avente per scopo statutario lo svolgimento o la promozione di attività di ricerca scientifica;
  • oppure come altro ente iscritto al Runts, non incluso tra i precedenti, individuato dall’articolo 83, commi 1 e 2, del Decreto legislativo n. 117/2017, ovvero associazione di promozione sociale, ente filantropico, cooperativa sociale (con l’esclusione delle imprese sociali costituite in forma di società), rete associativa o altro ente del Terzo settore (categoria residuale).

Inoltre, ha specificato che con l’espressione donatori continuativi si individuano i donatori “fidelizzati” che donano in maniera ricorsiva, a nulla rilevando il sistema di versamento utilizzato dal donatore. La ratio dell’inserimento di questa espressione, nel decreto del Ministro dell’economia e delle Finanze del 1° marzo 2024, con la specifica “che hanno fornito i propri dati anagrafici e dagli altri donatori qualora dal pagamento risulti il codice fiscale del soggetto erogante”, è quella di agevolare i soggetti individuati da tale decreto prevedendo l’obbligo di comunicazione per quei donatori di cui gli stessi abbiano a disposizione i dati necessari a consentire la precompilazione della dichiarazione.

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