Erogazioni liberali agli ETS. Specifiche per invio dati

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Erogazioni liberali agli ETS. Specifiche per invio dati

Stabilite le disposizioni per effettuare la trasmissione telematica all’Agenzia delle Entrate dei dati relativi alle erogazioni liberali effettuate in favore degli Enti del Terzo Settore (ETS).

Il provvedimento agenziale prot. 49889 del 19 febbraio 2021 informa che le comunicazioni dei dati previste dal decreto Mef 3 febbraio 2021, vanno effettuate con le stesse modalità previste dal provv. n. 34431/2018 e secondo le specifiche tecniche contenute nell’allegato.

 Erogazioni liberali agli ETS. Regole per la trasmissione dei dati

Il decreto 3 febbraio 2021, si ricorda, ha stabilito che le Onlus, le associazioni di promozione sociale e le fondazioni e associazioni aventi per scopo statutario la tutela, promozione e la valorizzazione dei beni di interesse artistico, storico e paesaggistico, nonché lo svolgimento o la promozione di attività di ricerca scientifica, sono tenute in via facoltativa, per l’anno 2020, ad inviare una comunicazione contenente i dati relativi alle erogazioni liberali in denaro deducibili e detraibili, eseguite nell'anno precedente da persone fisiche.

Le Entrate, constatato che i soggetti interessati e i dati da trasmettere coincidono con quelli previsti dal decreto Mef del 30 gennaio 2018, informano che la trasmissione dei dati delle erogazioni liberali è effettuata con le stesse modalità indicate nel provvedimento dell’Agenzia delle Entrate n. 34431 del 9 febbraio 2018 e secondo le specifiche tecniche contenute nell’allegato 1 al medesimo provvedimento.

Si precisa, inoltre che sono confermate tutte le disposizioni a tutela dei diritti dei contribuenti che non intendono far conoscere al dichiarante le proprie spese, quali:

  • il diritto di esercitare l’opposizione all’inserimento delle erogazioni liberali nella dichiarazione precompilata;
  • l’acquisizione dei dati in uno specifico archivio, separato dagli altri archivi dell’Anagrafe tributaria, che li rende non accessibili dall’Agenzia delle Entrate fino allo scadere del termine per l’esercizio dell’opposizione;
  • la cancellazione tempestiva ed integrale dei dati relativi ai soggetti che hanno esercitato l'opposizione.
Allegati

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