Equo compenso senza le spese

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Due ingegneri avevano promosso giudizio al fine di vedersi riconoscere un equo compenso per le prestazioni progettuali poste in essere in virtù dell’incarico ricevuto da una giunta provinciale, incarico poi revocato dopo la consegna del progetto per asserito loro inadempimento.

Mentre i giudici di primo grado avevano ritenuto fondate le ragioni con cui la Provincia convenuta aveva affermato l’inadempimento dei due ingegneri in considerazione del ritardo nella consegna e della pretesa di un compenso triplo rispetto a quello pattuito, la Corte di appello aveva ribaltato la prima decisione accogliendo le richieste degli ingegneri ad un equo compenso.

Non contenti, i due professionisti avevano, tuttavia, adito la Corte di legittimità ritenendo che la sentenza di gravame avesse omesso di liquidare loro anche le spese ed avesse operato una quantificazione del compenso del tutto arbitraria, che non teneva in alcun conto delle tariffe professionali.

Detti motivi sono stati, nondimeno, respinti dalla Suprema corte la quale, con la sentenza n. 19524 del 9 novembre 2012, ha sottolineato come con l’originaria domanda, gli stessi professionisti avevano chiesto la corresponsione “di un equo compenso” per l’opera svolta, facendo dunque chiaro riferimento all’articolo 2227 del Codice civile e non all’articolo 2237 del medesimo codice che non prevede alcuna indennità, ma solo il compenso per l’opera prestata.

Altra recente pronuncia di legittimità in materia di compenso professionale è la n. 19502 del 9 novembre 2012, con cui la Corte di cassazione ha confermato il ridimensionamento della parcella di un geometra in considerazione del fatto che lo stesso aveva svolto, nell'ambito della ristrutturazione di un immobile, anche attività di competenza esclusiva degli ingegneri e che esorbitavano, quindi, dalla sua competenza professionale.
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