Equitalia condannata al risarcimento del danno morale per illecita iscrizione di ipoteca
Autore: Eleonora Pergolari
Pubblicato il 20 aprile 2010
Condividi l'articolo:
La Commissione tributaria regionale di Bari, con sentenza n. 36/08/10, ha condannato l'Equitalia-E.Tr. Spa a risarcire il danno subito da un contribuente a seguito della mancata cancellazione di un'iscrizione ipotecaria ordinata dal giudici di primo grado.
L'invalidità della ipoteca era stata pronunciata dalla Commissione tributaria provinciale su ricorso presentato dal contribuente interessato che aveva eccepito l'invalida notifica degli atti presupposti e significato, altresì, di avere aderito al condono previsto dalla legge 289/2002 per gli anni d'imposta oggetto dell'avversa pretesa. Nonostante ciò, l'Equitalia e le Entrate avevano proposto appello avverso la detta decisione.
A questo punto, però, i giudici regionali hanno non solo confermato l'invalidità della notifica degli atti impugnati, ma, giudicando come “inescusabilmente negligente” il comportamento adottato dagli enti impositori, anche riconosciuto la colpevole responsabilità dell'ufficio per aver proceduto all'iscrizione a ruolo nonostante l'adesione al condono del contribuente, nonché la corresponsabilità aggravata del Concessionario per avere iscritto ipoteca in base a due titoli non validamente notificati al debitore. La Commissione provinciale, inoltre, pur in assenza della quantificazione da parte del contribuente del danno subito, ha riconosciuto allo stesso il risarcimento del danno morale.
L'invalidità della ipoteca era stata pronunciata dalla Commissione tributaria provinciale su ricorso presentato dal contribuente interessato che aveva eccepito l'invalida notifica degli atti presupposti e significato, altresì, di avere aderito al condono previsto dalla legge 289/2002 per gli anni d'imposta oggetto dell'avversa pretesa. Nonostante ciò, l'Equitalia e le Entrate avevano proposto appello avverso la detta decisione.
A questo punto, però, i giudici regionali hanno non solo confermato l'invalidità della notifica degli atti impugnati, ma, giudicando come “inescusabilmente negligente” il comportamento adottato dagli enti impositori, anche riconosciuto la colpevole responsabilità dell'ufficio per aver proceduto all'iscrizione a ruolo nonostante l'adesione al condono del contribuente, nonché la corresponsabilità aggravata del Concessionario per avere iscritto ipoteca in base a due titoli non validamente notificati al debitore. La Commissione provinciale, inoltre, pur in assenza della quantificazione da parte del contribuente del danno subito, ha riconosciuto allo stesso il risarcimento del danno morale.
Ricevi GRATIS la nostra newsletter
Ogni giorno sarai aggiornato con le notizie più importanti, documenti originali, anteprime e anticipazioni, informazioni sui contratti e scadenze.
Richiedila subitoCondividi l'articolo: