Equa riparazione anche in favore della parte contumace

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Secondo le Sezioni unite civili di Cassazione – sentenza n. 585 del 14 gennaio 2014 – è arbitrario escludere la parte contumace dalla garanzia di “ragionevole durata” che l'articolo 111 della Costituzione inserisce tra quelle del “giusto processo” e demanda alla legge di assicurare, insieme con quelle del contraddittorio, della parità tra le parti, della terzietà e imparzialità del giudice, che certamente competono anche a chi non si sia costituito in giudizio.

Del resto, la mancata costituzione in giudizio potrebbe influire, eventualmente, sull'an e sul quantum dell'equa riparazione, ma “non costituisce di per sé motivo per escludere senz'altro il relativo diritto”.
Allegati Anche in
  • ItaliaOggi, p. 26 – I contumaci da risarcire – Alberici
  • Il Sole 24Ore – Norme e Tributi, p. 25 - Indennizzo anche ai contumaci - Maciocchi

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