Entrate su oneri detraibili
Pubblicato il 09 maggio 2016
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Con la circolare n. 18/E, l'Agenzia delle Entrate fornisce chiarimenti su alcune questioni interpretative riguardanti casi particolari di oneri detraibili sollevate dal Coordinamento Nazionale dei CAF e da altri operatori in questa fase di elaborazione delle dichiarazioni dei redditi.
Gli ambiti di intervento del documento di prassi agenziali riguardano: le spese mediche, le spese di istruzioni e altre questioni riguardanti le ristrutturazioni edilizie e la determinazione del bonus Irpef.
Spese mediche
E' chiarito che le spese sostenute per la dermopigmentazione (tatuaggio) delle ciglia e sopracciglia effettuata per correggere almeno in parte una condizione secondaria alla malattie e quindi ad alleggerire il suo impatto psicologico sono detraibili nella misura del 19%
L’intervento, anche se non di natura curativa, può usufruire del beneficio se serve per rimediare ai danni estetici causati dall’alopecia universale a condizione, però, che sia stato eseguito da personale medico presso strutture sanitarie provviste della regolare autorizzazione. È necessaria, quindi, una certificazione medica e la fattura relativa alla prestazione rilasciata da una struttura sanitaria autorizzata.
Analogamente, anche le spese sostenute per interventi all'estero nell'ambito della procreazione medicalmente assistita sono detraibili, ma solo se eseguite per finalità consentite in Italia e attestate da una struttura estera autorizzata o da un medico specializzato italiano
Spese di istruzione
A partire dal 2015, le spese per i servizi delle mense scolastiche rientrano tra le spese di istruzione e queste ultime risultano agevolabili anche se il servizio è offerto per il tramite del Comune o di altri soggetti terzi rispetto alla scuola.
Ai fini della detrazione, la spesa può essere documentata mediante la ricevuta del bollettino postale o del bonifico bancario che riporti il nome e cognome dell'alunno, la scuola di frequenza e il riferimento al servizio mensa.
Se il pagamento è avvenuto in contanti, la spesa può essere documentata mediante rilascio di una attestazione da parte della scuola o del soggetto che eroga il servizio mensa che certifichi sia l'ammontare della spesa annua sostenuta sia i dati dell'alunno.
Se per l'anno d'imposta 2015, la suddetta documentazione risulti incompleta, essa può essere integrata dallo stesso contribuente che potrà inserire manualmente i dati mancanti nei documenti di spesa o nelle ricevute in suo possesso.
Ristrutturazioni edilizie
Si specifica nella circolare 18/E/2016 del 6 maggio che la detrazione più alta del 65% prevista per gli interventi di riqualificazione energetica, spettante su un massimo di 30mila euro di spesa, può essere applicata anche nei casi di installazione di contatori individuali nei condomini al fine di misurare l'effettivo consumo di calore o di raffreddamento o di acqua calda, a condizione che tali spese siano effettuate in concomitanza con la sostituzione, integrale o parziale, di impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti dotati di caldaie a condensazione oppure con pompe di calore ad alta efficienza o con impianti geotermici a bassa entalpia.
In caso contrario, ossia in mancanza di concomitanza con installazione di caldaia a condensazione, le suddette spese per le valvole contacalore sono detraibili solo al 50% (36% dal 2017), classificandosi come interventi per il risparmio energetico non qualificato.
Altro quesito chiarito riguarda la detrazione per il recupero del patrimonio edilizio in caso di decesso del comodatario e trasferimento della detrazione. Si specifica che il figlio può fruire delle quote residue della detrazione spettante al de cuius anche se l'immobile oggetto degli interventi è già presente nel suo patrimonio.
Bonus Irpef
Riguardo la corretta determinazione del bonus Irpef, la circolare 18/E ribadisce che esso spetta ai titolari di lavoro dipendente o assimilato (ricercatori o docenti) e nell’ipotesi in cui il datore di lavoro non abbia riconosciuto tale agevolazione, il contribuente ne può usufruire direttamente nella dichiarazione dei redditi, indicando nella casella “Casi particolari” (quadro C del modello 730/2016 oppure quadro RC del modello Unico Pf 2016):
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il codice “1” per l’agevolazione prevista per i lavoratori dipendenti,
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il codice “2” per l’agevolazione prevista a favore dei docenti e ricercatori.
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